Sent./ord. 1580/2010 REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei Conti- Stefano Di Magno

Sent./ord. 1580/2010

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale

per la Regione Lazio

composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore Nottola Presidente.

Agostino Basta Consigliere rel.

Pina Maria Adriana La Cava Consigliere

nella pubblica udienza del giorno 18 febbraio 2010, con l’assistenza del segretario, Signora Nicoletta Esposito

uditi:

il Consigliere relatore, Dr. Agostino Basta,

il P.M. nella persona del V.P.G. Dr. Rosa Francaviglia

l’Avvocato Rosanna Serafini per il convenuto

l’Avvocato Massimiliano Sieni per la Provincia di Roma, interveniente in via adesiva;

visti gli atti di causa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA – ORDINANZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 68206 del registro di Segreteria, a carico di

Stefano DI MAGNO

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione del 25 febbraio 2008, il Procuratore regionale ha evocato in giudizio il Signor Stefano Di Magno, rappresentando al riguardo che da indagini esperite in sede penale dalla procura della Repubblica di Velletri, culminate dapprima in ordinanza di applicazione di misura cautelare e di sequestro preventivo del 25 maggio del 2008, quindi in avviso di conclusione indagini da 16 maggio 2007 ed infine di richiesta di rinvio a giudizio del 13 novembre 2007, erano emerse ipotesi di danno erariale a carico del predetto, nella sua qualità di assessore presso il Comune di Nettuno e, successivamente di consigliere della Provincia di Roma.

Dai predetti accertamenti risultava che il signor Di Magno accettava dall’imprenditore del settore dei trasporti signor Mario Atturo:

l’utilizzo di una autovettura Porsche Cayenne mediante lo schermo fittizio di un contratto di noleggio stipulato fra la YMG Engineering (società riconducibile allo stesso Di Magno) e l’ATAN srl di cui era legale rappresentante l’Atturo;

la costituzione di un fittizio rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ATAN (qualifica settimo livello; mansioni: addetto alle pratiche amministrative) con una retribuzione lorda mensile per 14 mensilità di euro 7824,71.

In cambio, il Di Magno si sarebbe adoperato nella sua qualità di assessore comunale per far conseguire all’Atturo indebiti vantaggi consistiti nell’estensione anche al servizio di trasporto scolastico, del servizio di trasporto pubblico locale di cui l’ATAN era già titolare in virtù di precedente concessione e poi nella proroga di entrambi i servizi.

Il rapporto con l’Atturo era per la verità esistente prima dei fatti riferiti, allorquando il Di Magno (settembre 2003-maggio 2004) risultava dipendente di altra società, la Silver tour Europe srl il cui legale rappresentante, tale Giuseppe Cillia, risulta essere rappresentante legale anche del consorzio di trasporto persone Lazio denominato Motus, di cui faceva parte anche l’ATAN srl.

Le deduzioni fornite dall’interessato all’invito a dedurre non sono apparse al requirente sufficienti per superare i motivi di addebito mossi.

Rappresenta il Procuratore che il servizio di trasporto pubblico locale risultava affidato alle ditte ATAN e RUBEO sin dal marzo 1992 in forza di concessione rilasciata dal sindaco dell’epoca della durata di nove anni.

L’articolo 24 comma 3 della legge regionale 16 luglio 1998 n. 30 consentiva la proroga fino al 31 dicembre 2001 dei servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani in corso esercitati in base ad atti di concessione precedenti il 13 agosto 1998, il che si verificava nel caso dell’Atan.

La proroga fu concessa con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 30 dicembre 1998 fino al 31 dicembre 2001, ad entrambe le ditte testè indicate.

L’articolo 24 secondo comma della legge citata disponeva inoltre che i contratti di servizio dovessero prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi del traffico e costi operativi in modo da raggiungere, a partire dal primo gennaio 2001, il rapporto di 0,35. Se tale rapporto non veniva raggiunto (era il caso dellATAN), il comma 10 della medesima norma consentiva l’ulteriore proroga del servizio per un altro biennio, previa presentazione da parte dell’affidatario di un piano biennale di riequilibrio tra costi e ricavi.

Proprio sfruttando tale possibilità – argomenta il Procuratore – il Consiglio comunale con delibera n. 38 del 28 settembre 2001 prorogò a tutto il 31 dicembre 2003 il servizio di trasporto pubblico locale all’Atan; con tale provvedimento però non ci si limitò alla proroga ma fu altresì concessa alle ditte in questione anche lo svolgimento dei servizi supplementari (lo scuolabus); così che – rileva il Procuratore – in buona sostanza oltre a deliberare la consentita proroga del servizio di trasporto pubblico locale veniva altresì affidato alle ditte Atan e Rubeo anche il del tutto diverso nuovo servizio di trasporto scolastico e ciò in assenza di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica.

Con successiva delibera di Giunta comunale n. 120 del 3 giugno 2004 è stata quindi ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2005 l’assegnazione dei servizi in questione ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 16/03 (che riguarda tutt’altra materia, in particolare i piani bacino) e dell’articolo 14 comma 15 bis del decreto-legge n. 269/2003 convertito in legge 326/2003 (in realtà il comma 15 bis è stato inserito all’articolo 113 del decreto legislativo numero 267/2000 dedicato alla disciplina dei servizi pubblici locali e che il decreto legislativo in questione ha appunto modificato).

In disparte la legittimità di tale ulteriore proroga (che, ad avviso del Procuratore sembrerebbe essere consentita dalle disposizioni in argomento ed in particolare dall’articolo 18 comma 3 bis della legge 422/1997 che ha consentito la proroga di tutti gli affidamenti in corso sino al 31 dicembre 2007), si rileva come con tale proroga si sia prorogato oltre al servizio di trasporto pubblico locale anche quello di trasporto scolastico illegittimamente affidato nel 2001 alle medesime società; con la conseguenza che la proroga deve ritenersi illegittima nella misura in cui prolunga un rapporto già di per sé illegittimo.

Tale proroga è stata adottata il 3 giugno 2004, ed il successivo 12 luglio il Di Magno veniva assunto con contratto a tempo indeterminato dall’Atturo.

Giusta risulta dalle indagini esperite in sede penale, il rapporto di lavoro e la retribuzione corrisposta (più di € 7000 mensili) non erano giustificati a fronte di un contratto che prevedeva quaranta ore settimanali per 26 giorni lavorativi, consistito in realtà in non più di 2-3 volte la settimana per un paio d’ore.

I compiti asseritamente svolti dal Di Magno, consistiti nella collaborazione al progetto di ampliamento delle linee di trasporto pubblico locale, nella cura di talune pratiche attinenti ad un condono edilizio, nella presentazione di alcuni progetti presso la Provincia, sono, ad avviso del Procuratore, rientranti in quelle che erano le funzioni del convenuto di assessore vice sindaco del comune di Nettuno, nonché di consigliere provinciale, di socio dello studio di ingegneriaYMB ENGINEERING.

L’illiceità dei rapporti intercorrenti fra tutti i soggetti (ATAN, ATTURO, DI MAGNO, YMB) sono evidenziati dalla disponibilità di una autovettura Porsche da parte del Di Magno, il cui contratto di noleggio tra la YMB e l’ATAN non evidenziava il pagamento nè la fatturazione del relativo canone sino al 26 maggio 2005, cioè fino a quando tutto venne regolarizzato in coincidenza con l’istituzione da parte del Comune di Nettuno di una commissione di verifica della trasparenza dei rapporti e del conseguente procedimento penale, come si desume dalle intercettazioni telefoniche delegate dalla Procura della Repubblica e riportate nell’ordinanza di custodia cautelare.

Rileva ancora il Procuratore che dalle indagini è emerso come il rapporto con l’Atturo non sia iniziato con la fittizia assunzione presso l’ATAN, ma sarebbe di vecchia data, già in essere allorquando il Di Magno (settembre 2003-maggio 2004) risultava dipendente di altra società, la Silver tour Europe il cui legale rappresentante, tale Giuseppe Cillia, risulta essere il legale rappresentante anche del Consorzio di trasporto persone Lazio denominato MOTUS al quale appartiene anche l’ATAN.

Anche quando era dipendente della Silver Tour le richieste di rimborso alla provincia per retribuzioni spettanti al Vin Magno sono state sottoscritte dall’ATTURO in qualità di responsabile di un non meglio precisato Settore; il logo di intestazione della richiesta, oltre a raffigurare la denominazione sociale dell’azienda in parola, conteneva anche, come facenti parte di un unico Gruppo, le aziende ATAN, CILIA E ROMA BUS; tra il fondatore della società Silver Group figurava anche L’Atturo; il conto corrente su cui si chiedeva di accreditare gli importi relativi ai rimborsi e l’accesso presso il Monte dei Paschi di Siena con mandato esclusivo all’ATTURO.

Il che, ad avviso del Procuratore, dimostra che il rapporto di lavoro e la disponibilità dell’autovettura erano ingiustificate elargizioni da parte dell’Atturo al Di Magno, inquadrabili in un contesto di antichi e consolidati rapporti illeciti.

Che tali fatti integrino la fattispecie penale della corruzione propria o impropria, è del tutto indifferente ai fini della configurazione del danno erariale, poiché il comportamento del pubblico ufficiale che riceve vantaggi e già di per sé comportamento contrario ai doveri di servizio.

In ogni caso, la connotazione soggettiva della condotta è dolosa.

Quanto al danno, esso si configura in relazione ai rimborsi che l’ente Provincia di Roma ha dovuto corrispondere all’AtaN per le giornate lavorative che il Di Magno ha imputato all’attività istituzionale dell’ente, con corrispondente indebito profitto da parte di quest’ultimo, pari ad € 156.212,99 dal luglio 2004 all’ottobre 2005; anche le somme rimborsate dalla provincia di Roma nel periodo in cui il Di Magno risultava dipendente della società Silver group (pari ad € 71.924,90) costituiscono danno erariale, poiché corrisposte a fronte di un rapporto di lavoro da considerarsi fittizio.

Il complesso dei comportamenti illeciti è certamente fortemente lesivo anche dell’immagine della Pubblica amministrazione in particolar modo di quella del Comune di Nettuno, piccolo centro ove il Di Magno e persona conosciuta in quell’eversiva carica di alto livello amministrativo (assessore, vice sindaco); la vicenda ha poi avuto vasta eco sulla stampa locale nazionale. Tale danno deve essere determinato in somma non inferiore a € 500.000.

Si chiede pertanto nelle conclusioni di condannare il Di Magno alla restituzione:

della somma di € 228.137,89 in favore della Provincia di Roma, oltre rivalutazione a far data dal maggio 2004 da calcolarsi sulla somma di € 71.294,90 ed all’ottobre 2005 da calcolarsi sulla somma di € 158.212,99, con interessi dalla data della sentenza soddisfo e spese di giudizio;

della somma di € 500.000 oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo e spese di giudizio in favore del comune di Nettuno.

La difesa del Signor Di Magno, con memoria di costituzione in giudizio, ha anzitutto rappresentato che, in materia di rimborsi per l’assunzione di una carica politica, la legge prevede che il posto di lavoro occupato dall’eletto a tale carica gli venga conservato, ma al contempo il datore di lavoro ottiene il rimborso per le ore sottratte al lavoro e prestato presso l’ente dove è esercitato il mandato elettorale. “Nella specie, in ragione delle ore di presenza del Di Magno risultanti dai verbali delle sedute in Commissione ed in Consiglio presso la Provincia di Roma, quest’ultima ha effettuato i rimborsi ai datori di lavoro dello stesso”.

La tesi della Procura, secondo la quale i rimborsi non erano dovuti in quanto non vi sarebbe stato alcun rapporto di lavoro, se non fittizio, non può – ad avviso della difesa – essere condivisa.

Ed infatti, a conforto della sussistenza del rapporto di lavoro e delle prestazioni in esse dedotte a contropartita dello stipendio erogato al Di Magno, esiste prova della retribuzione corrisposta, dei versamenti previdenziali e delle trattenute fiscali.

Gli esborsi, poi, sono stati effettuati a favore dei datori di lavoro e non del Di Magno, e la circostanza, ad avviso della difesa, esclude in radice il configurarsi della responsabilità in capo al Di Magno, non potendosi a suo carico individuare comportamenti o condotte illecite nello svolgimento dell’incarico elettivo e, comunque, “egli non ha effettuato le richieste di rimborso né è stato destinatario dei versamenti effettuati dalla Provincia, tant’è che questa ha chiesto le restituzione delle somme versate al datore di lavoro, e non al Di Magno.

Né per altro verso è condivisibile la tesi attorea circa l’esistenza di precedenti legami tra l’Atturo ed il Di Magno, idonei a giustificare il consenso del primo all’instaurazione del rapporto di lavoro pretesamente fittizio. La Procura trae il proprio convincimento dal fatto che l’Atturo sarebbe stato facilitato nell’ottenimento della proroga della gestione del servizio di trasporto pubblico locale da “interventi” del Di Magno, all’epoca assessore comunale, attraverso la tesi che il provvedimento del Comune di Anzio, di proroga del servizio di trasporto, sarebbe illegittimo, avendo il requirente penale prospettato con riferimento ad esso reati di concussione e/o corruzione.

Osserva la difesa, in ordine ai reati, che per essi non vi è stato alcun accertamento definitivo; quanto al provvedimento di proroga, si è trattato di un atto del tutto legittimo, più volte reiterato e confortato da una sentenza del Tar Lazio – Sezione di Latina.

Per le stesse ragioni, è infondata la pretesa in ordine al danno all’immagine.

Si conclude, in via istruttoria, per l’audizione dell’Ing. Massimo Marconi, libero professionista esperto di sistemi di trasporto, che ha dichiarato (e la dichiarazione è in atti) di aver conosciuto il Di Magno e di aver intrattenuto rapporti di lavori con lui, nella qualità del medesimo di dipendente della ATAN; nel merito, per l’estromissione dal giudizio del Di Magno o per la sua assoluzione.

Alla pubblica udienza, il P.M. ha rilevato:

– – quanto alla richiesta di estromissione del Di Magno, per asserita riferibilità del contestato danno ad un esborso di denaro cui il convenuto è rimasto estraneo, che la fonte prima del danno è da ravvisare nel fittizio rapporto di lavoro del Di Magno stesso, e nella consequenziale asserita corresponsione di somme a tal titolo al medesimo da parte dell’ATAN;

– – quanto alla prova della natura fittizia del rapporto di lavoro, che sono sufficienti ad integrarla le relazioni della Guardia di Finanza, le intercettazioni telefoniche e l’imponente materiale acquisito in sede penale;

– – quanto alla richiesta di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello penale, che, stante l’abrogazione della norma che sanciva la pregiudizialità di quest’ultimo rispetto al primo, ed attesa la copiosa acquisizione probatoria, la richiesta è da disattendere;

– – quanto al danno non patrimoniale, che appare invece opportuno sospendere il giudizio, in esito alla questione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo.

Per il resto, il requirente ha confermato le richieste contenute nell’atto scritto.

L’Avvocato Sieni per la Provincia di Roma, che ha dispiegato intervento adesivo dipendente, ha rappresentato che la Provincia ha chiesto la somma rimborsata all’Atan direttamente a quest’ultima allo scopo di interrompere il decorso del termine prescrizionale nei confronti di soggetto che all’atto appare offrire maggiori garanzie di restituzione, richiamandosi, per il resto, alle conclusioni dell’attore.

L’Avvocato Rosanna Serafini, per il convenuto, ha ripreso, sviluppandole, gran parte delle argomentazioni e dei profili di resistenza alla domanda attrice opposti nell’atto scritto, reiterando l’osservazione che la proroga del servizio di trasporto, asserito elemento di scambio in favore dell’ATAN a fronte dell’omologo vantaggio che il Di Magno si procurava mercè la corresponsione dello stipendio e dell’uso dell’autovettura messagli a disposizione dall’Atturo, è del tutto legittimo, in quanto previsto da una specifica disposizione di una legge regionale, sanzionato da una sentenza del Tar Lazio.

Ha concluso nei sensi già esposti nell’atto di costituzione.

In tale stato, la causa è pervenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ opportuno preliminarmente sgomberare il campo da un equivoco, che cioè la questione della proroga del servizio in capo alla società che ne era già attributaria, sia rilevante nell’attuale giudizio sotto il profilo della sua legittimità-illegittimità, ed idonea a sostenere o meno la responsabilità amministrativa nell’attuale sede contestata al Di Magno.

Nella prospettazione attorea, infatti, l’avvenuta proroga del servizio di trasporto in capo alla società che ne era già affidataria assume il ruolo di elemento di prova idoneo a spiegare perché il Di Magno era destinatario, da parte dell’Atturo, di un consistente stipendio mensile nonché dell’uso gratuito di un’autovettura di grossa cilindrata, quale la Porsche “Cayenne” (in difetto di significative controprestazioni lavorative), apparendo invece sufficiente, nell’ordine dei rapporti tra la mera corresponsione degli stipendi – asseritamente non giustificata da un rapporto effettivo di lavoro dipendente – ed il consequenziale loro rimborso da parte della Provincia di Roma la dimostrazione – se raggiunta – dell’inesistenza delle controprestazioni lavorative in capo al Di Magno ed a favore dell’ATAN e il danno in capo alla Provincia di Roma per il rimborso delle somme asseritamente corrisposte dall’ATAN in favore del Di Magno.

Ebbene, dalla documentazione versata in atti, risulta di assoluta evidenza che le prestazioni lavorative del Di Magno in favore dell’ATAN si sono ridotte alla presenza in ufficio per un paio d’ore, due volte alla settimana (cfr. dichiarazioni rese alla GdF dalla Signora Roberta Di Meo, quadro amministrativo dell’ATAN srl: “il Di Magno era stato assunto con contratto a tempo indeterminato con mansioni di addetto alle pratiche amministrative, ma non si è mai occupato di contabilità e/o gestione del personale”, mentre le sue mansioni erano quelle di “addetto alle pratiche amministrative, come risulta dal contratto), mentre non è provata l’asserita prestazione professionale (il Di Magno è geometra) in ordine alla cura di una pratica di condono edilizio per conto dell’ATAN e per un capannone (attività che comunque non rientra nelle mansioni di lavoratore subordinato del Di Magno).

Inoltre, l’attività di “collaborazione” tra il Di Magno e l’Ingegnere Massimo Marconi – che la difesa ha chiesto in via istruttoria di escutere – ha fatto riferimento ad incontri avuti con il Di Magno tra il marzo e l’aprile 2004, mentre lo stesso Di Magno risulta essere dipendente dell’ATAN dal 12 luglio 2004; onde, l’inferenza che la Guardia di Finanza assume dalla circostanza testè esposta – in ordine alla riconducibilità delle attività esercitate alla sua carica di assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Anzio – appare l’unica possibile sul piano logico. Tanto più che, a dire dello stesso Ing. Marconi (escusso dalla Guardia di Finanza), il Di Magno è stato da lui incontrato per la prima volta “durante la fase preliminare dei suoi lavori terminata a fine aprile 2004” e, dunque, prima che si instaurasse il rapporto di lavoro con l’ATAN. Infine, lo stesso svolgimento delle attività poste in essere dal Di Magno, successivamente all’instaurarsi del rapporto di lavoro, e nell’ambito dei lavori affidati dall’ATAN all’Ingegnere Marconi, depone per l’intervento del Di Magno in veste di assessore e non di dipendente dell’ATAN. Risulta dalle dichiarazioni rese dall’Ing. Marconi che, nella fase operativa dei lavori stessi, egli ebbe ad incontrare il Di Magno “presso gli uffici dell’ATAN”, in occasione della prima ricognizione eseguita presso l’azienda, vòlta ad acquisire i dati e le informazioni necessarie alla progettazione affidatagli; “la seconda è stato accompagnato dal DI MAGNO durante il rilevamento delle zone di maggior espansione dell’ambito comunale di Nettuno, visto che le cartografie esistenti erano molto vecchie e poco rappresentative della realtà” (e francamente non si vede a che titolo un impiegato addetto a pratiche amministrative debba collaborare allo scopo di accertare la corrispondenza dello stato dei luoghi di una zona di un Comune rispetto alle cartografie, tanto più che “nella terza occasione”, dopo la stipula del contratto di lavoro con l’ATAN – il Marconi lo cerca in Comune, nella qualità di Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici, chiedendone l’interessamento “perché potesse reperire copie delle delibere che il Comune, nel tempo, aveva approvato per i successivi ampliamenti della rete di trasporto pubblico”, e cioè allo stesso scopo per il quale entrambi avevano “monitorato” nella seconda occasione di incontro le “zone di maggiore espansione dell’ambito comunale di Nettuno”).

Quanto alle “pratiche per il condono edilizio”, asseritamente eseguite nell’ambito delle mansioni di lavoratore dipendente, rileva correttamente la Guardia di Finanza che esse appaiono invece ragionevolmente riferibili alla sua (del Di Magno) qualità di geometra e legale rappresentante dello studio di ingegneria YMB Engineering.

Apparendo provato che il rapporto di lavoro del Di Magno con l’ATAN era fittizio alla stregua dei numerosi riscontri probatori, ed i compensi all’uopo corrisposti – rimborsati all’ATAN dalla Provincia di Roma – hanno costituito danno per l’Erario provinciale, nell’ambito di un quadro comportamentale e causale finalizzato – secondo la prospettazione dell’Inquirente penale – a favorire illecitamente l’ATAN e pertanto penalmente illecito (concussione per la proroga del servizio di trasporto in ipotesi legittimamente disposta; corruzione passiva per l’affidamento illegittimo del servizio di trasporto scolari, al fine concorrente di costituire quei “servizi minimi” che avrebbero consentito di trasferire l’onere alla Regione, rimpinguando così le esauste finanze dell’ATAN), segue la condanna del convenuto all’intero importo contestatogli in citazione per danno patrimoniale alla Provincia di Roma, indipendentemente dalla ulteriore finalità perseguita dall’ATAN, che costituirà, eventualmente, oggetto di pronuncia del Giudice penale, nel cui ambito esclusivamente rileva.

In ordine al danno non patrimoniale parimenti contestato, si sospende il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale investita della questione.

PQM

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

CONDANNA

Il Signor Stefano DI MAGNO a restituire all’Erario la somma di € 228.137,89 (duecentoventottomilacentotrentasette/89) a titolo di danno patrimoniale, nonché alla rivalutazione delle somme così determinate oltre a interessi dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, ed alle spese di giudizio, che all’attualità si liquidano in € 456,32 (quattrocentocinquantasei/32). SOSPENDE

ogni pronuncia in ordine al danno non patrimoniale contestato in citazione, in esito all’emananda decisione della Corte Costituzionale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2010