Il Circolo di Roma dell’ass.Verdi Ambiente Società ha inviato al Sindaco di Nettuno e alla Giunta una dettagliata nota -lunga 18 pagine -con all’oggetto:“Bando dei gonfaloni”: obbligo di ottemperare alle sentenze del TAR n. 4796/2018 e 198/2019, ma nel rispetto della intera normativa vigente in materia“, con la quale riassume tutta l’intricata e opaca vicenda realativa al bando dei Gonfaloni pubblicitari. Evidenziando il rischio concreto che ha pagare per gli errori potrebbero essere i cittadini di Nettuno e non i responsabili politici e amministrativi.
Per ragioni di spazio pubblichiamo solo la parte conclusiva della Lettera:
“In questo complesso quadro di fondo dopo il ballottaggio del 26 maggio scorso si è insediata questa Spett.le Giunta, che assieme al nuovo Sindaco è ora chiamata a prendere una posizione da un lato riguardo a quanto disposto dalle sentenza del TAR del Lazio n.4796/2018 e 198/2019, dall’altro lato riguardo a quanto dispone in particolare il vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari, ma da un altro lato ancora anche riguardo al più totale rispetto in generale della legalità in considerazione soprattutto delle indagini di carattere penale che sono in corso sull’intera vicenda.
Con la Sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018 la Seconda Sezione Bis del TAR del Lazio ha dato mandato « all’Amministrazione Comunale di riesaminare l’istanza della ricorrente».Da tutto quanto esposto precedentemente, ed in particolare dalla autorizzazione di tre anni alla istallazione di impianti pubblicitari di tipo temporaneo, che il 6 febbraio 2019 il dott. Luigi D’Aprano ha rilasciato alla S.r.l.s. “Next”, emerge con chiarezza che il “bando dei gonfaloni” è stato di fatto messo in disparte, senza però essere stato ancora formalmente annullato, dando così alla S.r.l.s. “Next” il diritto di accamparvi dei “diritti acquisiti” in forza della aggiudicazione del bando che le è stata riconosciuta il 27 giugno
2017. Si chiede pertanto al Sindaco ed alla Giunta Comunale di valutare l’opportunità, se non la necessità di esercitare il potere di autotutela, annullando per oggettivi vizi di legittimità la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017: l’annullamento “a monte” porterà a dichiarare automaticamente nulli “a valle” sia l’avviso pubblico del 24
aprile 2017 che il verbale di aggiudicazione della gara alla S.r.l.s. Next del 27 giugno 2017.
Dal momento che la sentenza del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 10 Bis della legge n. 241/1990, per ottemperare anche se a posteriori a tale dettato normativo il Sindaco e la Giunta Comunale dovrebbero far comunicare alla S.r.l.s. Next i motivi che ostano in modo inderogabile all’accoglimento della istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti.
Da tutto quanto esposto precedentemente deriva che non si può prendere in
considerazione nemmeno la disponibilità dichiarata dalla S.r.l.s. “Next” nel testo della sentenza del TAR 4796/2018 «ad adeguare il concreto svolgimento dell’attività di promozione a tutte le norme eventualmente dettate in materia (come quelle sulla temporaneità delle installazioni)», ipotizzando di concedere una istallazione di “stendardi” per 90 giorni al massimo, dal momento che trattasi di un procedimento del tutto diverso dal cosiddetto “bando dei gonfaloni” che peraltro la stessa S.r.l.s. Next ha rifiutato nelle forme e nei modi consentiti dalla autorizzazione rilasciata dal dott. Luigi D’Aprano il 6 febbraio 2019. Nella malaugurata eventualità che il ricorso in atto al TAR si dovesse concludere con il
riconoscimento di un risarcimento danni, a giudizio di questa associazione l’importo conseguente non sarebbe da addebitare alla Amministrazione Comunale, ma a tutti coloro che si sono resi responsabili di aver provocato un tale danno al Comune.
Firmato Rofolfo Bosi