di Eduardo Saturno
Le foto riproducono gli esterni di una struttura comunale sita al civico 54 della via Nettunense ad Anzio, una volta sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile ´Angelita´ ed ora diventata una specie di parco giochi.
Peccato pero’ che da queste immagini inviateci da un lettore, sembra evidenziarsi qualche lacuna in termini di sicurezza per i fruitori che si presume siano bambini.
Cosa dice la legge a tale proposito? Eccolo in sintesi.
“Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Se il parco giochi è privo di sicurezze e protezioni, la responsabilità passa anche alla proprietà dei giochi stessi o dell’area adibita ai giochi dei bambini.
Quindi, le responsabilità, in caso di incidente, possono essere attribuite: al fabbricante e/o all’importatore e/o al distributore qualora le attrezzature all’origine non siano conformi alla norme tecniche di sicurezza EN 1176 e EN 1177; al personale dell’ amministrazione o al gestore che ha attrezzato l’area (Comune, scuola, centro commerciale, ecc.) nel caso di un problema legato alla non corretta installazione o manutenzione delle attrezzature; agli accompagnatori (educatori o genitori) che hanno il dovere di vigilare affinché sia fatto un uso corretto e ragionevolmente prevedibile delle attrezzature messe a disposizione dei bambini”.