Mare loro o mare nostrum?

di Eduardo Saturno

Aspettiamo con ansia il periodo estivo per ristorare le membra stanche. E nella maggior parte dei casi scegliamo come primaria fonte di relax il mare, specialmente in virtu’ del fatto che con l’attuale contesto meteorologico non c’è nulla di meglio di una bella nuotata. Tutto procede liscio sino al momento in cui l’ignaro bagnante che si approssima all’approdo sull’agognata superficie sabbiosa dotato di borsa frigo, viene avvistato dal tenutario del lido che con scatto felino nega l’ingresso al viso pallido che ha osato disattendere regole che non sono scritte da nessuna parte.

E qui ci si domanda se questo modus operandi rientri nella normalità oppure no, nel senso di comprendere se la legge attribuisce al conduttore dello stabilimento balneare qualche titolo di proprietà sulla spiaggia. Neofiti della materia, andiamo a spulciare il Codice civile che all’articolo 822 stima sia la spiaggia che il lido marino come beni demaniali ed in quanto tali inalienabili (articolo 883 del Codice civile).

Per quanto riferibile all’arenile ed al litorale, il comma primo del su citato art. 822 c.c., statuisce esplicitamente la loro proprietà allo Stato. In altri termini essi sono parte integrante dei beni demaniali necessari, stante la loro propensione ad appagare interessi pubblici.

Nella fattispecie, quindi, il signor Triglia, titolare del lido Pappalisca, è un soggetto a cui lo Stato, in virtu’ di una pubblica evidenza, ha trasferito una sequenza di “poteri” su parte della spiaggia e relativo lido marittimo. In sintesi, un soggetto che tecnicamente possiamo chiamare concessionario.

Pertanto, nel momento in cui si obbietta che nel perimetro di competenza è possibile consumare solamente prodotti comperati al bar dello stesso, il concessionario in questione rischia l’’applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del comb. disp. delle Leggi nn. 209/2006 e 217/2011, che decretano la libertà di accesso al mare ed alla battigia in conseguenza della demanialità che delinea i beni «spiaggia» e «lido»). Motivo per cui il concessionario che amministra uno stabilimento può esigere il pagamento per la fruizione di una sdraio od un lettino, ma in nessuna maniera può opporsi al passaggio attraverso l’area di sua gestione alle persone che intendono raggiungere il bagnasciuga.

Tantomeno violare l’art. 187 del Regolamento Attuativo del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS) il quale proibisce a tutti gli esercenti di rigettare, senza un motivo valido una prestazione a chiunque la richieda o la paghi, salve le ipotesi di cui agli artt. 689 e 691 del Codice penale.