La titolare di uno stabilimento balneare indagata anche per il reato di «invasione di terreni».
È illegittimo collocare cancelli di ingresso in corrispondenza di una strada comunale di accesso al mare, rendendola di fatto esclusiva: il diritto di accesso al mare deve essere sempre garantito.
Lo ha detto la Corte di Cassazione (sez. penale) con la sentenza 34955/2025 riguardante la titolare 73enne di una società balneare pugliese (Taranto) che, oltre a subire il sequestro del cancello «esclusivo», resta indagata anche per il reato di «invasione di terreni».
La Corte ribadisce che non è sufficiente l’autorizzazione del Comune, nonostante la strada in questione sia municipale, perché l’ente territoriale deve sempre rispettare le fonti sovraordinate, nel caso specifico legge nazionale e normativa comunitaria. La legge 296/2006 sancisce l’obbligo di garantire accesso e transito gratuiti a chi desidera raggiungere il bagnasciuga, anche per la balneazione.


