Spesso la vittima non è in grado di esprimere il consenso, come per esempio nel caso di ubriachezza, di alterazione per l’uso di sostanze o di farmaci, o nei casi di persone sedate per motivi sanitari
“Su questa riforma si dicono tante cose sbagliate: non è assolutamente vero che prevedere l’elemento del consenso ‘libero e attuale’ nel reato di violenza sessuale, come dice la norma in fase di approvazione, significa introdurre un’inversione dell’onere della prova e cioè, come tanti dicono, che poi saranno gli accusati a dover dimostrare che ci sia stato il consenso. Questo è falso”. A dirlo all’Adnkronos è l’avvocato Valeria De Vellis, matrimonialista ed esperta in diritto di famiglia. “Anche con la nuova norma, la vittima farà la denuncia sotto la propria responsabilità e poi dovrà sempre essere il Pubblico Ministero a dover dimostrare che quel rapporto è avvenuto senza un libero consenso. Parlare di rischio di inversione dell’onere della prova è un grande errore giuridico. Certo, è un’affermazione molto suggestiva, ma è sbagliata”.
Secondo l’avvocato De Vellis, “questa norma è importante perché, senza stravolgere il reato, esplicita quello che peraltro la giurisprudenza sta facendo oggi, tirando fuori questo concetto dalla norma vigente. E cioè: se non c’è un consenso libero e attuale, c’è stupro, c’è violenza sessuale. Questa riforma è necessaria perché c’è una casistica molto ampia che i tribunali si trovano quotidianamente ad affrontare di situazioni in cui la vittima non è in grado di esprimere il consenso, come per esempio nel caso di ubriachezza, di alterazione per l’uso di sostanze o di farmaci, o nei casi di persone sedate per motivi sanitari. Tutte vittime che non sono in grado di dire “no”. Dire che il consenso deve essere ‘libero’ significa che deve essere consapevole e certamente una persona ubriaca o che ha preso delle droghe non è in grado di esprimere un consenso libero e consapevole. In tutti questi casi, con la nuova norma, c’è violenza sessuale”.
Fonte agenzia Ansa.it





