Cose incredibili che succedono a Nettuno. All’incrocio tra via Capitano Donati e via Santa Maria c’è un cartello stradale di direzione obbligatoria attaccato ad un albero con i chiodi e con delle fascette. Possibile che chi l’ha messo non conoscesse le leggi? Possibile che nessun vigile urbano si sia accorto che quel segnale messo così contravviene al codice della strada? e l’ufficio Comunale tutela del verde non si è mai accorto che hanno fissato un cartello stradale sul tronco dell’albero? (cp)
Ecco cosa prevede il codice della strada
TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo II
3 – LA SEGNALETICA VERTICALE (ART. 39 C.S.)
A) SEGNALI VERTICALI IN GENERALE
Art. 82. – Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale (art. 39 C.s.).
1. I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L’impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
2. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.
3. La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.
4. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.
5. Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando è necessario segnalare più pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, è tollerato l’abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.