Nel ribadire la nullità delle clausole contrattuali che qualifichino come “dimissioni automatiche per fatti concludenti” l’assenza ingiustificata del dipendente protratta per un determinato periodo, la Corte di Cassazione ha ricordato che un rapporto lavorativo può essere estinto esclusivamente per le cause a tal fine previste dalla legge, stante il carattere inderogabile della normativa limitativa dei licenziamenti.
Nella sentenza n.1025 del 21 Gennaio 2015, la Suprema Corte ha precisato, inoltre, come le parti possano prefissare anche una clausola negoziale di risoluzione alternativa, a patto, però, che la stessa ammetta la prova contraria. Tali ipotesi, invero, non configurerebbero delle dimissioni manifestate per facta concludentia, le quali, come è noto, presuppongono una volontà effettiva di rescindere il contratto debitamente espressa, ma l’attribuzione convenzionale di un effetto giuridico tipizzato – ovvero la cessazione del rapporto – in conseguenza di un determinato comportamento.
Dott. Valerio Pollastrini
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