La subordinazione prescinde dalle mansioni svolte

Nella sentenza n.1178 del 22 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della corretta qualificazione del rapporto di lavoro, l’espletamento di mansioni svolte in precedenza da un dipendente, di per sé, non è sufficiente ad attestare il carattere della subordinazione.

Nel caso di specie, un addetto alle vendite, inquadrato con un contratto di agenzia, aveva convenuto in giudizio l’azienda, chiedendo al giudice di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.

Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda del ricorrente, poiché, dalle prove testimoniali, aveva accertato che l’incarico da egli reso era stato precedentemente affidato ad altra persona, inquadrata come dipendente.

Successivamente, la Corte di Appello del capoluogo campano aveva riformato la decisione del primo grado, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel fondare la propria decisione sulla circostanza, di per sé giuridicamente irrilevante, della corrispondenza tra le mansioni svolte dall’agente e quelle precedentemente rese da altro lavoratore inquadrato con contratto subordinato.

La validità dell’impianto motivazionale fornito dal giudice dell’appello è stata pienamente confermata dalla Cassazione, che, investita della questione, ha ribadito l’insufficienza, ai fini dell’accertamento della subordinazione, delle deposizioni con le quali i testimoni avevano affermato che le mansioni del ricorrente fossero identiche a quelle del dipendente che lo aveva preceduto in quel ruolo.

Dott. Valerio Pollastrini

Consulente del Lavoro

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