Sanatoria per la stabilizzazione di Co.co.pro e false Partite Iva

Nel predisporre la futura soppressione di gran parte delle collaborazioni coordinate e continuative, lo schema di decreto legislativo sul riordino delle fattispecie lavorative, approvato lo scorso 20 febbraio dal Consiglio dei Ministri nell’ambito del recepimento del c.d. Jobs Act, ha configurato una speciale sanatoria per i rapporti a progetto e le false Partite Iva.

Conversione in rapporto subordinato delle collaborazioni organizzate dal committente
A far data dal 1° gennaio 2016, la disciplina del lavoro subordinato si applicherà anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

In ogni caso, restano salve:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’art.90 della Legge n.289 del 27 dicembre 2002.

Fino al 1° gennaio 2017, in attesa del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la prevista soppressione dei contratti di collaborazione non trova applicazione nell’ambito del Pubblico impiego.

Sanatoria in caso di stabilizzazione di Co.co.co, Co.co.pro e titolari di partita IVA
Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, potranno beneficiare dell’estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione.

Nei casi predetti, tuttavia, la non punibilità sarà subordinata al rispetto delle due condizioni seguenti:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrive, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti transattivi dinnanzi al Giudice o presso la Commissione di conciliazione della Dpl;
b) nei dodici mesi successivi alla stabilizzazione, i datori di lavoro non devono aver proceduto a licenziamenti, salvo che per giusta causa, ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Dott. Valerio Pollastrini

Consulente del Lavoro

Anzio – Via di Villa Claudia, n.156/a

Tel. 06 98673033