Il Tar del Lazio, nella sentenza del 12 febbraio 2015, ha ritenuto illegittimo il nuovo regolamento Isee nella parte in cui ha incluso i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, erogati in favore delle persone con disabilità per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla loro condizione, tra i redditi da prendere in considerazione per valutare la ricchezza del nucleo familiare.
In sostanza, secondo il Collegio “Le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento non vanno considerate tra i redditi disponibili per non penalizzare fortemente le fasce deboli della società”.
Nella pronuncia in commento, inoltre, il Tar ha annullato un’altra disposizione del regolamento Isee, quella in cui erano state fissate delle franchigie variabili in base all’età del disabile. Sul punto, il Collegio ha precisato, infatti, che “Non si individua una ragione per la quale al compimento della maggiore età una persona con disabilità sostenga automaticamente minori spese ad essa correlate”.
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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