Rubrica “L’amministratore risponde”…

a cura di Serena Ientile

Questa settimana si parla dell’Amministratore o meglio dell’Art. 71 e di tutte le sue funzioni, del ruolo che riveste nella carica che svolge quando ha l’incarico della  gestione condominiale.

Art.71-bis disp.att.c.c.
Possono svolgere l’attività di Amministratore di Condominio coloro:
– a) che hanno il godimento dei diritti civili;
– b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena alla reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
– c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
– d) che non sono interdetti o inabilitati,
– e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
– f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
– g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche le società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministratore dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti comporta la cessazione dell’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
Quanti hanno svolto attività di amministratore di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministrazione anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f e g resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

N.B. Chi volesse porre domande relative a questioni condominiali può rivolgersi ai seguenti recapiti:

Studio Ientile  di Serena  Ientile

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