Tasse e scadenze- Assegno di natalità, le risposte ai dubbi più frequenti

a cura di Serena Ientile

Questa settimana andremo a chiarire tre domande in merito all’assegno di natalità

*Quando si presenta la domanda e quando decorre l’assegno
La domanda di assegno va presentata di regola una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo disposto ai sensi della legge 184 del 1983. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Qualora l’assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente, l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando per il medesimo figlio una nuova domanda entro i successivi 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza della podestà oppure l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In tal caso, l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario. Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persone singole la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali.
In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessiva già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.
In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore. A tale fine quest’ultimo, fornirà all’istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso qualora la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Per le nascite o adozioni o gli affidamenti preadottivi avvenute tra il 1° gennaio e il 27 aprile 2015 i termini di 90 giorni scadono il 27 luglio 2015.Se la domanda è presentata oltre questa data, l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

*Chi paga l’assegno
L’Inps paga l’assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o a 160 euro a seconda della misura annua dell’assegno (secondo il valore ISEE) con le modalità indicate dal richiedente nella domanda. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente . In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, il mezzo di pagamento prescelto dev’essere intestato al genitore minorenne/incapace.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo della mensilità sino a quel momento maturate.

* Quando termina l’erogazione dell’assegno
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina:
* quando il figlio compie tre anni di età oppure quando si raggiungano tre anni dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. I tre anni, pari a 36 mesi, si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia ( questo mese incluso).
* quando si verifica una delle seguenti cause di decadenza:
– decesso del figlio;
– revoca dell’adozione;
– decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
– affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
– affidamento del minore a terzi;
* quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (es. Isee superiore 25.000 €)
Il richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti oppure il verificarsi di una delle predette cause Qualora si verifichi ciò la domanda può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore oppure in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall’affidatario sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.
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