a cura di Serena Ientile
Sfruttando il ravvedimento operoso, chi non ha rispettato la scadenza del 16 giugno 2015 può pagare successivamente l’acconto dell’Imu e della Tasi anche oltre questa data, insieme alle sanzioni ridotte in base ai giorni di ritardo.
Ecco alcune utili informazioni per i contribuenti in ritardo con i pagamenti
Il 16 Giugno scorso era l’ultimo giorno utile per pagare la prima rata dell’Imu e della Tasi dovute per il 2015. I contribuenti che non hanno rispettato questa scadenza
possono ancora pagare l’acconto insieme alle sanzioni che hanno importi diversi a seconda dei giorni di ritardo del pagamenrto.
Questa nuova chance offerta ai contribuenti prende il nome di ravvedimento operoso, l’istituto per cui si possono pagare versamenti dovuti oltre la scadenza ufficiale previ per legge, pagando insieme all’importo totale anche le sanzioni ridotte in base ai giorni di ritardo e agli stessi interessi legali annui.
Così si può pagare la prima rata IMU e TASI 2015 (dopo la scadenza del 16 Giugno)
* Nei primi 14 giorni, quindi entro il 30 giugno 2015, versando una sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo;
* dal 15esimo al 30esimo giorno quindi dal 1 al 16 luglio 2015 paganddo, sempre insieme all’importo dovuto, una sanzione del 3% per ogni di giorno di ritardo;
* entro 90 giorni quindi entro il 16 settembre 2015, con la sanzione del 3,33% dell’importo dovuto;
* entro un anno (16/06/2016) pagando una sanzione del 3,75%;
* ovviamente insieme alle sanzioni sono dovuti anche gli interessi dell’1% annuo;
Per il pagamento dell’IMU che della TASI anche quando è effettuato in ritardo rispetto alla scadenza prevista per legge, si deve utilizzare il modello F24
Sono diversi i codici tributo da usare
3692 per gli interessi TASI;
3963 per le sanzioni TASI;
3912 per IMU
Per chi invece ha rispettato la scadenza del 16 giugno ma ha commesso degli errori di compilazione del modello F24, si può rimediare senza pagare alcuna sanzione.
Ad esempio può accadere che il contribuente abbia indicato un codice tributo errato: in tal caso dovrà presentare un istanza di correzione al Comune, indicando i dati del versamento, il codice che si è utilizzato e quello invece corretto.
Può anche accadere che il contribuente, proprietario di immobili in Comuni diversi, abbia indicato erroneamente un Comune rispetto ad un altro : in tal caso deve presentare una comunicazione ad entrambe i Comuni interessati, evidenziando i dati del pagamento e gli estremi catastali dell’immobile, i Comuni effettueranno poi le loro verifiche ma senza chiedere alcun pagamento al contribuente.
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