a cura di Serena Ientile
Questa settimana parleremo degli obblighi, che sono tenuti a rispettare i condomini e di solito troviamo in ogni Regolamento Condominiale, la prossima invece tratteremo l’argomento dei divieti.
Di seguito andremo ad elencare tutti quelli più comuni
a. consentire a richiesta dell’Amministratore, che all’interno della proprietà privata si proceda alle constatazioni ed ai controlli necessari per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio e dei relativi impianti e servizi e, qualora si riveli necessario, consentire che si proceda all’interno della proprietà privata all’esecuzione dei relativi lavori;
b. dare notizia all’Amministratore delle opere e dei lavori da realizzare nei locali di proprietà esclusiva prima di intraprendere l’esecuzione, al fine di consentire gli opportuni controlli circa la stabilità strutturale e il decoro dell’edificio o di parte di esso e degli impianti comuni;
c. notificare all’Amministratore il proprio domicilio ed ogni successivo mutamento del medesimo;
d. dare notizia all’Amministratore della eventuale vendita dei locali di proprietà esclusiva, comunicando le generalità del nuovo proprietario ed impegnandosi a far conoscere a quest’ultimo il contenuto del presente Regolamento che dovrà essere richiamato nell’atto di trasferimento della proprietà.. Chi subentra nei diritti di un Condomino è obbligato solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi sia all’anno in corso che a quello precedente;
e. dare notizia all’Amministratore delle locazioni, dei relativi contratti e delle loro vicende inerenti gli appartamenti facenti parte del Condominio, indicando il nome del conduttore, il proprietario delle unità locate risponde della destinazione delle stesse da parte del conduttore in maniera conforme alle norme di cui al presente Regolamento.
f. dare notizia all’Amministratore dei lavori intrapresi da parte del singolo condomino nella propria unità abitativa;
g. provvedere, qualora i locali dovessero rimanere per qualche tempo disabitati alla chiusura delle prese d’acqua e di energia elettrica, comunicando altresì all’Amministratore il recapito del detentore delle chiavi per il caso che si verifichi la necessità di accedere nell’unità abitativa.
Il diritto di sopraelevazione è regolato dall’art.1127 C.C.,tuttavia esso non può essere esercitato senza le preventive autorizzazioni comunali. Debitamente comunicate dall’Amministratore che dovrà acquisire il benestare dell’Assemblea condominiale. All’inizio dei lavori, chi fa la sopraelevazione, deve corrispondere l’indennità agli altri condomini.
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