Il Decreto Legislativo n.81 del 15 giugno 2015, recante, nell’ambito dell’attuazione del Jobs Act, la disciplina organica dei contratti di lavoro, ha disposto il definitivo superamento dei rapporti a progetto.
Il primo comma dell’art.52, infatti, ha disposto l’abrogazione degli artt. 61-69-bis del D.Lgs n.276/2003, che fino ad oggi hanno regolamentato l’istituto del contratto a progetto. Le diposizioni abrogate, tuttavia, continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto al 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto attuativo.
In sostanza, dallo scorso 25 giugno, non sarà più possibile stipulare nuovi contratti a progetto, mentre quelli in uso alla data predetta continueranno a produrre i propri effetti fino alla loro naturale scadenza.
Sul punto, però, è necessario analizzare il contenuto del secondo comma del cit. art.52, che recita testualmente “Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile”, sancendo, di fatto, la validità, anche per il futuro, dei rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale.
Per comprendere al meglio il significato del menzionato richiamo all’art.409 c.p.c. è necessario leggere il secondo comma del suddetto art.52 in combinato con il comma 1 dell’art.2 del decreto attuativo, ai sensi del quale “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Ricapitolando, il legislatore della riforma, nel disporre l’abrogazione dell’istituto del contratto a progetto, fa salva la possibile stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo quelli configurati da prestazioni rese con modalità esclusivamente personali.
In ogni caso, il secondo comma dell’art.2 considera valide:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (1).
Inoltre, il terzo comma del più volte citato art.2, prevede espressamente che le parti possano richiedere alle Commissioni preposte la certificazione dell’assenza dei requisiti comportanti la presunzione di subordinazione.
Si tratta delle Commissioni abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro, istituite, ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n.276/2003, presso gli enti bilaterali, le Direzioni Provinciali del Lavoro, le Università, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, che, come detto, potranno attestare la validità di dei rapporti di collaborazione sottoposti alla loro verifica.
Sulla base di quanto finora affermato, pertanto, posta l’impossibilità di instaurare nuovi contratti a progetto a far data dal 25 giugno 2015, le parti potranno legittimamente stipulare dei contratti di collaborazione ex art.409 c.p.c., svincolati, dunque, dalla redazione del progetto e senza alcun obbligo di predefinizione di un termine finale.
Per evitare possibili abusi, tuttavia, il legislatore della riforma ha introdotto un meccanismo di presunzione che, a far data dal 1° gennaio 2016, farà scattare, in presenza di determinati indicatori, la disciplina del lavoro subordinato.
In sostanza, salvo le particolari fattispecie di contratti di collaborazione considerati sempre validi, di cui si è detto, le restanti co.co.co. verranno attratte nell’alveo della subordinazione ove presentino i seguenti concomitanti elementi presuntivi:
– prestazioni esclusivamente personali e continuative;
– modalità di esecuzione organizzata dal datore di lavoro;
– tempi e luoghi organizzati dai datori di lavoro.
1) – come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge n.289 del 27 dicembre 2002;
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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