L’Amministratore Risponde- Il rendiconto condominiale (1^ parte)

a cura di Serena Ientile

Questa settimana parliamo dell.1130 bis del C.C. Rendiconto condominiale
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità , di un riepilogo finanziario, nonchè di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche nei rapporti in corso e delle questioni dipendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento e per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
Il contenuto del rendiconto
L’articolo in esame costituisce certamente una dei punti più’ innovativi della riforma rispetto al precedente quadro normativo che disciplinava il condominio, nel senso che interviene a disciplinare, in primo luogo, il contenuto che deve avere il rendiconto condominiale da presentarsi ai condomini da parte dell’amministratore, con espresso riferimento alle voci di spesa di entrata e di uscita e a ogni altro dato riguardante la situazione patrimoniale del condominio, compresi i fondi disponibili e le eventuali riserve: il tutto da esporsi nel rendiconto in modo tale da consentire l’immediata verifica.
Al termine del suo mandato annuale l’amministratore deve rendereai condomini il conto della sua gestione, motivando e giustificando le spese sostenute e, in generale, ogni iniziativa assunta per cont del condominio. Si tratta di un obbligo inderogabile che il nuovo articolo 1130 n.10 c.c. gli impone di adempiere entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e comunque di un atto dovuto ai sensi dell.1713 c.c. secondo cui il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
L’attività dell’Amministratore è soggetta al controllo da parte dell’assemblea, talchè in sede di rendiconto annuale della gestione egli è tenuto ad informare i condomini sia quanto abbia compiuto in esecuzione del preventivo di spesa già da essa approvato e sia delle ulteriori determinazioni da lui assunte e attuate nel corso della gestione stessa, ancor più se queste hanno comportato oneri non contemplati nel preventivo.Ogni atto compiuto dall’amministratore ha la sua espressione più significativa proprio in occasione dell’esame di rendiconto annuale che il mandatario deve presentare, sottoponendo all’approvazione di tutti i condomini.Il nuovo rticolo 1130-bis c.c. specifica che ilm rendiconto deve comporsi di un registro della contabilità e di un riepilogo finanziario, oltre ad una nota sintetica esplicativa della gestione di cui si dia notizia e chiarimento dei vari rapporti (non solo contrattuali) in corso e delle gestioni pendenti. La relazione deve dunque costituire parte integrante del rendiconto e ha la funzione di illustrare e integrare i sintetici dati quantitativi, i problemi condominiali risolti e da risolvere nel corso dell’esercizio amministrativo, spiegando i collegamenti tra le realta contabili anno per anno; una sorta di nota integrativa sull’esempio del modello di bilancio societario europeo, che oltre ad approfondire particolari aspetti della gestione collegati a dimostrazioni numeriche meno comprensibili, fornisca ai condomini informazioni suppletive anche se di natura non strettamente contabile avvicinando gli stessi alla vita comunitaria e favorendone la partecipazione.
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