a cura di Valerio Pollastrini
Nella sentenza n.362 del 13 gennaio 2016, la Corte di Cassazione, nel confermare quanto disposto dalla Corte di Appello di Catanzaro, ha introdotto un importante principio in relazione alla disciplina del licenziamento economico.
Nel caso di specie, infatti, la Corte Territoriale aveva ritenuto illegittimo il recesso intimato ad un lavoratore a seguito della perdita di importanti commesse da parte dell’azienda.
Sul punto, il Giudice dell’appello aveva precisato che, in simili casi, il licenziamento deve considerarsi illegittimo ogni qual volta nella comunicazione del recesso il datore di lavoro non motivi nel dettaglio quali commesse siano state perse o non ne quantifichi la corrispondente diminuzione delle entrate.
Dott. Valerio Pollastrini
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