a cura di Serena Ientile
Se nel corso del mandato vengono meno per l’amministratore i requisiti indicati nelle lettere a) a e) nel comma primo dell’articolo in esame, questi decade dall’incarico e ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
Il nuovo Legislatore ha in pratica disposto che il mandato dell’amministratore cessa per legge, qualora costui nel corso del mandato perde il godimento dei diritti civili o viene definitivamente condannato per reati contro il patrimonio (che interessa principalmente ai condomini è il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p.), oppure finisce in carcere o è dichiarato interdetto o inabilitato o, infine, compare nell’elenco dei protesti cambiari.
Le ipotesi prospettate dal Legislatore sono talmente gravi dal rendere persino ovvia l’immediata rimozione dell’incarico dell’amministratore, senza il rispetto di qualsivoglia formalità.
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