E’ stata individuato dal Comune di Anzio, in via temporanea e sperimentale. il tratto di spiaggia libera dove sarà consentito l’accesso agli animali da compagnia, tra Lido dei Pini e Lido dei Gigli. Un provvedimento di giunta che scaturisce anche dal fatto che il piano di utilizzo degli arenili vigente non individua tratti di arenile destinati ad accogliere animali da compagnia. Al fine di ridurre il fenomeno dell’abbandono di animali domestici, e a seguito di un’analisi morfologica della costa anziate – si legge nella recente delibera di giunta – in via temporanea e sperimentale, è stato individuato, a nord del Fosso di Cavallo Morto, un tratto di arenile a libera fruizione di ML 50, dove potrà essere organizzata l’accoglienza degli animali da compagnia”. Per quanto riguarda i concessionari, invece, i concessionari hanno facoltà, nell’ambito della propria area in concessione, di individuare delle aree da destinare all’accoglienza di animali domestici, “le quali dovranno essere debitamente attrezzate, delimitate e riservate, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti, previa presentazione di SCIA da presentare all’ufficio demanio marittimo di questo Ente;
Queste le regole per l’accesso degli animali da compagnia per la stagione balneare 2016
1) l’utilizzo di tali aree è consentito dall’alba al tramonto nel periodo dell’intera stagione balneare 2016; – in tali aree verranno effettuati periodici interventi di pulizia a cura del comune; – in tali aree non sarà presente il servizio di salvamento ai bagnanti.
1) in tali aree potranno accedere i cani che siano regolarmente iscritti all’anagrafe canina; 2) I proprietari/detentori degli animali sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli stessi e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso; 3) I proprietari/detentori degli animali hanno l’obbligo di provvedere autonomamente alla fornitura di acqua potabile; 4) I proprietari/detentori degli animali devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera; 5) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50; 6) I proprietari/detentori di cani hanno l’obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti; 7) gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata; 8) E’ interdetto l’accesso all’area degli animali di sesso femminile in periodo estrale (calore); 9) gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; 10) I proprietari/detentori degli animali devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli stessi, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell’area. Qualsiasi infrazione verrà punita, se il fatto non costituisce reato, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all’Art.1164 del Codice della Navigazione, come stabilito all’art.7 dell’Ordinanza balneare vigente (somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro);