Quando le offese su Facebook costituiscono reato

4177533932La diffusione su scala mondiale dei social network ed il loro largo utilizzo da parte di soggetti di ogni età e posizione sociale si è sovente manifestata essere terreno fertile ove esprimere pensieri, fatti e circostanze spesse volte attinenti alla vita privata delle stesse persone che li utilizzano.

Considerata la bacheca virtuale alla stregua di qualsiasi altra ubicazione reale facente parte del comune quotidiano spesse volte la stessa funge da teatro di veri e propri scontri verbali perpetrati a colpi di post.

Ebbene, attenzione!

Postare un commento negativo sulla bacheca di soggetto facebook integra reato di diffamazione a mezzo stampa.

A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione che, con la nota pronuncia n. 24431 del 08.06.2015, ponendosi sulla scia di altra corposa giurisprudenza di legittimità e di merito, ha evidenziato come inserire un commento sulla bacheca di un social network significa, di fatto, dare allo stesso una diffusione che potenzialmente possiede in re ipsa tutte le capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Per questo motivo, ove il post abbia contenuto offensivo della dignità e dell’onore di una persona, deve ritenersi integrata la fattispecie di reato di cui all’art. 595, terzo comma, c.p., quindi, la diffamazione a mezzo stampa.

La comune esperienza, secondo la Corte, ci insegna che la definizione stessa di social network, letteralmente “rete sociale” rende evidente che si tratta di uno strumento attraverso il quale più individui, appunto, “socializzano” scambiandosi le proprie reciproche esperienze di vita.

Appare, dunque, evidente che il social network “ha la funzione di valorizzare in primo luogo il rapporto interpersonale” che si estende “ ad un gruppo indeterminato di utenti al fine di consentire la socializzazione”. Ne deriva che “postare un commento offensivo su facebook realizza la pubblicazione e la diffusione dello stesso, suscettibile di inquadramento nella fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 595, III comma, c.p.” ciò in quanto potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Attenzione, dunque, navigatori del web, il reato è dietro l’angolo!

chiapponiAvv. Tiziana Chiapponi

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