Il Tar ha respinto il ricorso contro la variante biogas presentato dal comune di Anzio. L’amministrazione, seguita dall’avvocato Malinconico, si era opposta alla determina della regione Lazio che aveva dato il via libera alla realizzazione della centrale in via della Spadellata. Era stato proprio il Comune nella figura dell’assessore Patrizio Placidi, lo ricordiamo, a dare parere favorevole nella conferenza dei servizi in regione, salvo poi ripensamenti, lotte in consiglio, dimissioni annunciate e dichiarazioni del sindaco che “non sapeva”.
“Sostiene il Comune di Anzio che le modifiche assentite – si legge in un passaggio della sentenza del Tar – riguardando il layout dell’impianto nonché le dimensioni delle infrastrutture e i livelli delle immissioni chimiche e odorifere, e comportando un maggior traffico veicolare, con conseguente maggior immissione di gas di scarico e di rumori, con effetti dannosi per la salute della popolazione, per l’ambiente e per l’ecosistema del Comune, importante stazione balneare laziale premiata con la “bandiera blu” proprio per la salubrità dei luoghi e la qualità dell’ambiente, carattere di varianti sostanziali dell’impianto, e, come tali, avrebbero dovuto formare oggetto di una nuova AIA”.
Il ricorso, ritenuto infondato nel merito, è stato bocciato su tutta la linea per “difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddizione intrinseca ed estrinseca con diversi provvedimenti della medesima Amministrazione, erronea e carente motivazione”.
In particolare, si legge nella sentenza, il Comune di Anzio “paventa che il frazionamento dell’autorizzazione in stadi successivi abbia comportato come esito finale un impianto per il quale sarebbe stata necessaria la Via. La conclusione può essere esclusa alla luce di quanto sin qui prospettato, e tenendo conto, in particolare, che il Comune non può oggi dolersi dell’originaria esclusione dell’impianto dalle ordinarie procedure di VIA, avvenuta a mezzo della determinazione regionale n. A04280/2012, e attuata con il rilascio della pure citata AIA n. G.15616/2014, a conclusione di un procedimento nell’ambito del quale il Comune stesso nulla ha opposto. Il Comune lamenta di concorrere solo per una minima parte alla capacità dell’impianto, e di subire, conseguenzialmente, i riflessi negativi (veicolari e di immissioni di gas di scarico e odorifere) rinvenienti dall’apporto del bacino esterno, senza avvedersi che tale condizione sussisteva anche in dipendenza dell’AIA. La produzione di biometano non muta la natura dell’impianto, che era e resta un impianto destinato al trattamento di rifiuti, con tangenziale recupero energetico. Del resto, anche l’impianto come originariamente autorizzato non prevedeva l’integrale destinazione a se del recupero energetico”.