La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, Sez. I, con ordinanza n. 1227/2016 resa in data 15.12.2016 nell’ambito di un giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento esattoriale dell’importo pari a € 1.359.624,00 proposto da un imprenditore latinense a ministero dell’Avv. Tiziana Chiapponi, ne ha sospeso il pagamento ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
Il contribuente, infatti, dopo avere ricevuto da Equitalia l’atto con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di ben UN MILIONE TRECENTOCINQUANTANOVEMILA SEICENTOTTANTAQUATTRO EURO entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dello stesso, si rivolgeva all’Avv. Tiziana Chiapponi per vedere tutelate le proprie ragioni.
Proponeva, quindi, ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Latina facendo rilevare la violazione della L. 228/2012, la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste alla base dell’intimazione opposta nonché l’intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento.
Nello specifico il contribuente, aveva precedentemente opposto il preavviso di iscrizione ipotecaria effettuato da Equitalia, inviando la dichiarazione prevista dall’art. 1, commi 537 -545 L. 228/2012, con la quale secondo il disposto letterale normativo, sospendeva ogni attività del predetto Agente della Riscossione volta al recupero delle somme iscritte a ruolo.
Decorsi inutilmente i 220 giorni previsti dalla normativa entro i quali gli Enti Impositori avrebbero potuto valutare e conseguentemente accogliere o rigettare le contestazioni mosse dal contribuente, nessuno degli stessi si pronunciava, mentre Equitalia, seppure non deputata secondo legge alla valutazione della fondatezza o meno delle motivazioni/ eccezioni indicate nella dichiarazione, tardivamente ne comunicava il rigetto.
Nell’ambito dell’udienza del 15.12.2016, dedicata unicamente alla decisione sulla istanza di sospensione dell’ingiunzione opposta richiesta dal contribuente, la Commissione adita, ritenuto il ricorso non manifestamente infondato, nonché il pericolo di danno grave ed irreparabile che l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento cagionerebbe al contribuente nelle more del giudizio di primo grado, ne ha sospeso il pagamento.
Avv. Tiziana Chiapponi
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