a cura di Menuccia Nardi
Bentornati al nostro appuntamento con gli approfondimenti in materia previdenziale. Oggi ci occuperemo delle novità introdotte in materia di fruizione dei permessi retribuiti da L. 104.
L’ormai nota legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado, riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c.3 della legge 104 stessa. Ora questa possibilità è estesa anche alla parte di un’unione civile e al convivente di fatto, come chiarito dalla circolare INPS n.38 del 27/02/2017.
Leggiamo infatti nella circolare:
‟Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016 (che istituisce e regolamenta, tra l’altro, le unioni civili tra persone dello stesso sesso) e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, i permessi in argomento possono essere fruiti:
• dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
• dal convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76, che presti assistenza all’altro convivente”.
Per la qualificazione di “convivente” dovrà farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dalla legge n. 76 del 2016, art.1, in base al quale «per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile».
Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, ai sensi del comma 3, art, 1 della legge 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
La circolare chiarisce inoltre che “ai sensi di legge, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso”.