Nettuno. Ordinanza del Sindaco contro l’accattonaggio e la sosta dei camper

accattonaggio

Il Sindaco rinnova l’ordinanza anti accattonaggio

“Preso atto dell’aumentare in città dei fenomeni sopraindicati e preso atto altresì delle continue numerose segnalazioni e reclami che pervengono quotidianamente a questo Ufficio da parte di cittadini ed esercenti impegnati nelle attività produttive esasperati da condizioni di comprensibile disagio e impossibile convivenza con i fenomeni critici”

ORDINANZA DEL SINDACO N. 48 DEL 27/11/2017

1) con decorrenza immediata e per il tempo di 45 (quarantacinque) giorni dalla sua entrata in vigore, il divieto su tutto il territorio comunale:
a) di mendicare e porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio;
b) di bivaccare negli spazi pubblici, nei giardini, all’esterno di esercizi pubblici e commerciali ed in tutti i luoghi di pubblica frequentazione, ponendo in essere comportamenti che
determinano lo scadimento della qualità urbana, quali l’espletamento di bisogni fisiologici a cielo aperto, l’occupazione del suolo, anche attraverso la sosta di camper, caravan e
roulottes, l’intralcio al libero transito e la molestia ai cittadini;
2) è fatto altresì divieto di campeggio libero e di stazionamento di camper su tutto il territorio comunale nelle more della realizzazione di aree attrezzate pubbliche;
3) la violazione della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 300,00 con possibilità di pagamento nella misura ridotta, entro 60 giorni, di Euro 100,00-.

L’accertamento della condotta illecita comporterà, nei casi previsti, l’emissione dell’Ordine di Allontanamento, a norma degli artt. 9 e 10 del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge n. 48 del 18 aprile 2017 con trasmissione del provvedimento al Questore per quanto di competenza; 4) in attesa della modifica del Regolamento di Polizia Urbana atta a comprendere ulteriori territori ove poter applicare l’ordine di allontanamento e la relativa sanzione, si ritiene necessario per motivi contingibili ed urgenti l’allargamento del territorio di applicazione dell’ordine di allontanamento previsto da questa ordinanza secondo il sopra richiamato testo normativo a tutte le aree verdi, parchi, giardini, parcheggi pubblici e zone ad uso di bambini e zone con attività produttive, commerciali e pubblici esercizi;
5) l’ordine di allontanamento è inoltre applicabile nelle aree pertinenziali dei pubblici esercizi ed in quelle ove avvengono violazioni in materia di stato di ubriachezza, atti contrari alla
pubblica decenza, commercio abusivo, anche su aree demaniali, attività di parcheggiatore o guardia macchine abusivo, nonché sosta abusiva non autorizzata con camper, caravan e
roulottes. Restano salve le ulteriori sanzioni depenalizzate previste per dette violazioni rispettivamente , dal Codice Penale, dal D.lgs. 31/9/1998 n. 114 ed ex art. 7 comma 15 bis
del D.lgs 285 del 30/04/1992;