Lotta alla zanzara tigre, l’ordinanza del comune di Nettuno

    Pubblichiamo l’ordinanza del Commissario Straordinario per la prevenzione delle malattie trasmesse da insetti vettori e dalla zanzara tigre
    Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (Aedes albopictus);

    Considerato che nel corso del periodo estivo e autunnale del 2017 nel Comune di Nettuno si è manifestato un focolaio epidemico da virus di Chikungunya, veicolato dalla Zanzara Tigre, che ha visto interessare diverse zone e vie del nostro territorio;

    Dato atto pertanto dell’eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un pericolo possibile e incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’ulteriore diffondersi del fenomeno;

    Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da Zanzara Tigre, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla Zanzare Tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

    Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di Zanzara Tigre, quando si manifestino situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvede ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

    Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;Considerato: • che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati indicati dalla ASL ROMA6 – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con propria nota (Prot. Gen. 13436 del 06.03.2018) indirizzata a tutti i Comuni, con l’invito ad adottare appositi e specifici provvedimenti utili ad assicurare azioni mirate rivolte principalmente alla cittadinanza; • che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da Zanzara Tigre ha mostrato che, nel territorio di questo comune, è presente una popolazione di questo insetto;

    Ritenuto di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento, relativamente dal 15 aprile e fino 31 ottobre di ogni anno, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;

    Vista la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

    Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’ASL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Lazio;

    ORDINA dalla pubblicazione della presente e fino al 31 ottobre 2018

    ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, proprietari di aree esterne private ad uso pubblico, società che gestiscono le aree di centri commerciali, cantieri edili, ecc.), di: evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante, quali: tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni di veicoli stradali, buste di plastica, fogli di nylon, grondaie ostruite, ecc …; • procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; • trattare l’acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere mantenuta in condizioni di integrità; • tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; • provvedere, nei centri abitati (delimitati ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada) al taglio periodico dell’erba, nei cortili e terreni scoperti; • svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire trattamenti larvicidi; • non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all’aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare.

    Consentire l’accesso alle proprietà private esclusivamente nell’area esterna all’abitazione, dal personale incaricato delle attività di lotta alla zanzara, riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento, nonché dal personale del Corpo di Polizia Locale, del Comune di Nettuno e dell’ ASL Roma6 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica incaricati della vigilanza.

    ORDINA ALTRESÌ’

    che l’esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio di specifica lettera, da parte dei privati cittadini oppure da parte degli amministratori condominiali: al Comune di Nettuno: Area IV Ambiente e Sanità, con PEC (protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it); con email (ufficio.ambiente@comune.nettuno.roma.it); con posta ordinaria all’indirizzo, Viale G. Matteotti, 37 – 00048 Nettuno. La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conduttore in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà sottoscrivere la comunicazione e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l’affissione di apposti avvisi al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata.

    AVVERTE

    la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

    i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00);

    tutti i trasgressori della presente ordinanza, oltre ad essere passibili della sanzione di cui al punto precedente, devono provvedere all’adeguamento a quanto previsto dalla presente Ordinanza entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di contestazione della violazione amministrativa. L’inottemperanza del ripristino costituisce nuova violazione passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

    DISPONE

    sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale, la ASL RM6 – Distretto Anzio-Nettuno, Servizio Igiene e Sanità Pubblica e nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

    la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

    il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi.

    DISPONE ALTRESÌ’

    che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal Comune.
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Bruno Strati