Sent. N.1182/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
composta dai seguenti magistrati
Salvatore Nottola Presidente
Andrea Lupi Consigliere relatore
Marco Valerio Pozzato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 67177 del registro di segreteria della Sezione, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Giovanni Cancelli, Vittorio Marzoli, Marcello Armocida, Alessandro Mauro, Gabriele Petriconi, Stefano Di Magno, Ettore Cuccillato e Vincenzo Guidi, rappresentati e difesi i signori Cancelli, Armocida, Petriconi, Di Magno e Mauro dall’avv. Franco Gaetano Scoca con il quale sono elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Paisiello, 55, e il sig. Vittorio Marzoli dall’avv. Paolo Perin con il quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Nettuno, alla via Cristoforo Colombo, n. 38;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Visti gli artt. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 18,19 e 20 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3;
Visti il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n.20, come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n.543, a sua volta convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Uditi, alla pubblica udienza del 23 marzo 2009, con l’assistenza della Segretaria dr.ssa Daniela Martinelli, il relatore, Consigliere Andrea Lupi, gli avvocati Perin e Ignazio Tranquilli, quest’ultimo, giusta delega dell’avv. Scoca, per i convenuti e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Massimo Di Stefano.
FATTO
Con atto di citazione, depositato in data 19 luglio 2007, il Procuratore Regionale ha citato in giudizio i signori Vittorio Marzoli, Marcello Armocida, Giovanni Cancelli, Ettore Cuccillato, Stefano Di Magno, Vincenzo Guidi, Alessandro Mauro e Gabriele Petriconi, nella loro qualità di sindaco (il Marzoli) ed amministratori del Comune di Nettuno, per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 146.410,31 in parti uguali (quote di euro 18.301,29) in favore del comune di Nettuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.
La vicenda concerne gli incarichi di consulenza conferiti al dr. Antonio Boni come dirigente dell’area economico – finanziaria.
In particolare, il PM lamenta il fatto che, negli 2003, 2004 e 2005, al dr. Boni sia stata corrisposta, a titolo di compenso annuo, una somma notevolmente superiore a quella percepita dallo stesso Boni nell’anno 2002, nonchè dagli altri dirigenti in servizio presso il Comune di Nettuno.
Il PM calcola questa differenza prendendo a riferimento la somma di euro 75.811,23 che è la somma percepita dal Boni nel 2002. Da tale calcolo risulta la cifra di euro 146.410,31 che il PM addebita, in parti uguali, agli odierni convenuti.
Il PM, al riguardo, rammenta la giurisprudenza anche di questa Sezione che ha riconosciuto il principio generale per il quale l’attività delle amministrazioni pubbliche deve essere svolta dai propri organi e uffici, consentendosi il ricorso a soggetti estranei soltanto nei casi previsti dalla legge o in relazione a eventi straordinari non fronteggiabili con le disponibilità tecnico – burocratiche esistenti e non per lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative.
I convenuti si sono costituiti in giudizio a mezzo dell’avv. Perin (il Marzoli) e a mezzo dell’avv. Scoca (i signori Cancelli, Armocida, Petriconi, Di Stefano e Mauro). Non si è costituito il signor Guidi. Il sig. Ettore Cuccillato è deceduto nelle more della celebrazione del presente giudizio.
L’avv. Perin per il Marzoli ha rilevato tra l’altro che:
1) lo stipendio medio di un dirigente del comune di Nettuno si attesta sui 130 mila euro e che quello corrisposto era al lordo di ogni voce e voleva considerare la complessità delle materie attribuite al dirigente e la precarietà dell’incarico;
2) 2) riguardo ai rilievi concernenti la mancanza di copertura finanziaria della delibera di giunta n. 122 del 2 luglio 2003, il Marzoli fa presente che egli ha ritenuto in buona fede che fosse perfettamente legittima, atteso che la stessa delibera era corredata da ben tre pareri di 2 dirigenti (di cui anche quello del responsabile dell’area finanziaria);
3) 3) nella pianta organica era previsto il posto che al momento del contratto con il dr. Boni era vacante.
L’avv. Scoca ha rilevato innanzitutto che la delibera 122 del 2003 è stata adottata per evitare che restasse vacante il posto di dirigente dell’area economico finanziaria. La delibera è legittima perchè rispondente alle disposizioni recate dalle norme di cui agli articoli 109 e 110 del T.U. n. 267 del 2000.
Per ciò che concerne la mancata copertura finanziaria, rileva che la delibera non doveva recare alcuna copertura atteso che non si indicava nè il nome nè il compenso del dirigente che il sindaco doveva designare successivamente.
Ad ogni buon conto, atteso che sulla delibera stessa è stato formulato un parere tecnico favorevole dal segretario generale, i convenuti chiedono l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti del segretario generale.
Rispetto al danno i convenuti fanno rilevare l’assenza di nesso di causalità tra l’azione da loro svolta (l’approvazione della delibera 122) e la determinazione del compenso al dr. Boni riferibile esclusivamente al sindaco.
Peraltro, rispetto al danno, l’avv. Scoca rileva degli errori nel calcolo effettuato dalla Procura e sulla base di un nuovo calcolo che tiene conto di quanto effettivamente percepito dal dr. Boni, rileva che il danno ammonterebbe a circa 84 mila e 800 euro e non già a 146 mila e 400.
In realtà tuttavia il danno non sussiste perchè il compenso del dr. Boni è del tutto in linea con i compensi dei dirigenti previsti dal contratto collettivo.
All’odierna udienza, il PM, ha preliminarmente fatto presente che nella specie non sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione nei confronti degli eredi del sig. Ettore Cuccillato, deceduto dopo l’emissione dell’atto di citazione, e ne ha chiesto perciò il definitivo stralcio della sua posizione processuale. Nel merito ha confermato la richiesta di condanna così come formulata nella domanda introduttiva del presente giudizio. Gli avvocati Perin e Tranquilli si sono riportati agli scritti difensivi ed hanno confermato la richiesta di assoluzione per i convenuti da loro rappresentati.
Considerato in diritto
Preliminarmente il Collegio nell’accogliere la richiesta del PM, decide l’estinzione del giudizio nei confronti del sig. Cuccillato, attesa l’insussistenza delle condizioni per l’estensione dell’azione nei confronti degli eredi.
Nel merito, ritiene la domanda della Procura Regionale parzialmente fondata.
Il Collegio, infatti, pur ammettendo la legittimità dell’incarico affidato al dr. Boni, reputa del tutto sproporzionata la somma prevista a titolo di compenso per gli anni 2003, 2004 e 2005.
Innanzitutto va esaminato il rilievo relativo alla presunta illegittimità della delibera n. 122 del 2003 e alla sua mancata copertura finanziaria.
Sul punto il Collegio condivide le osservazioni delle difese che hanno messo in evidenza la natura di mera autorizzazione della delibera 122, con la quale la Giunta dava mandato al sindaco di stipulare un contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per la copertura del posto di dirigente dell’area economico finanziaria del Comune di Nettuno.
La deliberazione non indicava il compenso, ma rimetteva tale decisione al sindaco.
Al riguardo, è certamente fonte di perplessità il comportamento degli amministratori che hanno dato un mandato così ampio al sindaco senza prevedere nel corpo della delibera di autorizzazione, quantomeno dei parametri per l’attribuzione del compenso.
Tuttavia, tale mancata previsione, a parere del Collegio, non costituisce negligenza grave degli amministratori del Comune di Nettuno. Ciò per le seguenti ragioni:
a) la legge prevede espressamente la possibilità di stipulare contratti di diritto privato (art. 110 t.u. n. 267 del 2000) per la copertura dei posti dei responsabili dei servizi. E’ pur vero che il ricorso a tale strumento dovrebbe essere eccezionale, ma, nella specie, non risulta che vi fossero in atto altri contratti di diritto privato per la copertura di posti di dirigenti;
b) la legge prevede inoltre che il sindaco nomina i dirigenti secondo le modalità previste dagli artt. 109 e 110 del t.u. n. 267/2000 (art. 50, comma 10, t.u. n. 267 del 2000). Nella specie, peraltro, il posto di responsabile dell’area economico-finanziaria del Comune era stato già assegnato nel 2002 con un contratto di diritto privato e, pertanto, gli assessori non avevano motivo di ritenere (come peraltro non lo era) l’operazione illegittima.
Per tali motivi, si ritiene che i signori Guidi, Armocida, Mauro, Cancelli, Petriconi e Di Magno, debbano essere assolti dalla domanda attrice.
L’assoluzione degli amministratori anche in considerazione della legittimità della deliberazione n. 122 del 2003, esclude in radice la sussistenza dei presupposti per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che espressero pareri di legittimità sulla deliberazione stessa (segretario direttore generale e il dirigente dell’area).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, atteso il loro comportamento poco accorto alla sorte delle finanze dell’ente per non aver preteso dal sindaco l’indicazione nella delibera di parametri precisi circa il compenso da attribuire al dirigente.
A parere del Collegio, si ritiene invece che sussistano i presupposti per l’affermazione della responsabilità del sindaco Vittorio Marzoli.
Si è detto che il compenso attribuito al dr. Boni è certamente spropositato, rispetto, come rileva il Procuratore Regionale, al compenso attribuito allo stesso funzionario per il 2002, ma è spropositato rispetto a quanto previsto dalla legge.
Infatti, il citato art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, al comma 3, stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti nominati con incarichi a contratto debba essere equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, anche se può essere integrato – con provvedimento motivato della giunta, da un’indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Ora, il Contratto Collettivo Nazionale per il personale degli enti locali prevede come stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale, a decorrere dall’1 gennaio 2003, l’importo di euro 38.296,98 (art. 21 CCNL), comprensivo della tredicesima mensilità.
Oltre allo stipendio, il contratto prevede la retribuzione di posizione e di risultato, il cui valore massimo è rideterminato, nel 2003, in euro 42.869,47 (art. 23 CCNL). Anche volendo tener conto degli incrementi che possono essere attuati in sede di contrattazione decentrata (che comunque non possono superare l’1,66%) e pur volendo prendere in considerazione l’ipotesi dell’attribuzione di un’indennità ad personam (attribuzione che, in concreto, non c’è stata, atteso che avrebbe dovuto essere adottata con provvedimento motivato della giunta), che certamente non è possibile immaginare superiore al 30% del compenso (circa trentamila euro), è evidente che gli emolumenti del dr. Boni non avrebbero potuto essere superiori ai 120.000,00 euro annui.
Sussiste, dunque a parere del Collegio, un danno per le casse comunali pari a 60.000,00 euro. (maggiore somma di 20.000,00 euro annui pagata in favore del dr. Boni).
Di tale danno deve rispondere il sindaco Marzoli, il quale all’atto della stipula del contratto di diritto privato con il Boni avrebbe dovuto determinare il compenso secondo i parametri stabiliti dalla legge, con l’indicazione della qualificazione professionale e dell’esperienza acquisita dal dr. Boni su cui commisurare il compenso e, comunque, investendo la giunta della decisione relativa all’attribuzione di un assegno ad personam e non già, come è accaduto, in modo del tutto arbitrario e avulso da parametri normativi e contrattuali, nonché da qualsiasi valutazione inerente alla compatibilità della spesa con il bilancio dell’ente locale. Ciò, specialmente se si consideri che il Marzoli ha quasi raddoppiato il compenso del dr. Boni rispetto al compenso che il dirigente ha ricevuto nel 2002.
Ciò premesso in merito agli elementi che compongono la responsabilità del sindaco Marzoli, il Collegio reputa, che non l’intera somma di euro 60.000,00 vada addebitata al suo comportamento gravemente negligente, attesa anche la concorrente negligenza dei componenti della giunta che non hanno svolto la corretta verifica circa i poteri loro spettanti in merito alla determinazione del compenso dei dirigenti incaricati a contratto.
Per tali ragioni risulta equo addebitare al sig. Vittorio Marzoli a titolo di risarcimento del danno la somma di euro trentamila, comprensiva della rivalutazione monetaria e a cui, comunque, vanno aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione di questa sentenza, fino al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando
ASSOLVE
i signori Cancelli, Armocida, Guidi, Mauro, Petriconi, Di Magno dalla domanda attrice.
Spese compensate.
CONDANNA
il signor Vittorio Marzoli al pagamento in favore del Comune di Nettuno della somma di euro 30.000,00, somma comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
CONDANNA
Il signor Vittorio Marzoli al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 362,42 (trecentosessantadue/42).
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2009.
Il Consigliere estensore Il Presidente
F.to Andrea Lupi F.to Salvatore Nottola
Deposito del 18.06.2009
P.IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA’
F.to Dott. Francesco MAFFEI