Nella lunga vicenda relativa al bando dei gonfaloni pubblicitari e per la quale su ricorso della ditta vincitrice il bando, il Tar del Lazio ha nominato un Commissario ad acta che sostituisce agli uffici comunali nelle funzioni ad esso delegate, si inserisce un nuovo elemento quello dell’autorizzazione paesaggistica. Lo fa in una lunga nota scritta l’architetto e urbanista *Rodolfo Bosi, al Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno Commissario ad acta Prefetto Dott. Claudio Palomba in merito alla vicenda.
In un passo della nota si legge:” In data 27 giugno 2023 la relazione tecnico illustrativa, con le due suddette paradossali “prescrizioni”, è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti, che non risulta avere dato il proprio “parere obbligatorio ma non vincolante” entro i 20 giorni dalla data di ricezione stabiliti dal comma 8
dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 (e non entro i 45 giorni previsti invece dal comma 8 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004).
Il testo della autorizzazione paesaggistica rileva che «le opere per le quali si chiede
l’autorizzazione, alle eventuali condizioni sopra riportate, sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente
nella zona, congrui con i criteri di gestione dell’area, coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica fissati nel Testo Coordinato delle NTA del PTP Ambito n.10 non in contrasto con le NTA del PTPR adottato, specifiche per l’area interessata all’intervento.»
Il funzionario responsabile del Servizio Urbanistica che si è permesso di scrivere una tale affermazione dimostra una mancata conoscenza della materia, che è inaccettabile perché la legge non ammette ignoranza (specie da parte di una pubblica amministrazione), dal momento che il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio è stato definitivamente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato il 10 giugno 2021 (vale a dire 2 anni prima), per cui ai sensi del 1° comma dell’art. 7 delle Norme del P.T.P.R. definitivamente approvato non sono più valide le Norme Tecniche di Attuazione del PTPR adottato (a cui si rifà
invece questo funzionario) e va considerato ormai non più valido anche il P.T.P. ambito n. 10 (di cui lo stesso funzionario prende per buono il “Testo Coordinato delle NTA del PTP Ambito n.10 non in contrasto con le NTA del PTPR adottato”).
Ne deriva che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con prot. n. 51023 del 7 agosto 2023 presenta diversi vizi di legittimità“.
*L’architetto Bosi è stato responsabile del Circolo di Roma del VAS ( verdi ambiente società)