Sono diversi mesi che ad Anzio si è creata un’accesa discussione all’interno di alcune Organizzazioni di Protezione Civile locali, che si ritengono ingiustamente estromesse dalla stipula di Convenzioni con l’Istituzione comunale. Esse, affermano (a torto o a ragione, lo stabiliranno altri al momento opportuno) che, al fine di favorire lo sviluppo delle attività di volontariato nel territorio comunale che concorrono al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, contribuendo all’attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla nostra Carta costituzione, sarebbe stato più congruo predisporre una manifestazione d’interesse mediante Avviso Pubblico. Ovvero, un modus operandi volto all’individuazione di soggetti operanti all’interno del Terzo Settore, interessati a prestare la collaborazione in materia di volontariato nel settore della Protezione Civile (ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”).
Ma è lecita tale richiesta? Per rispondere a tale quesito ci viene in soccorso l’articolo 56 del D.lgs. già menzionato, che al primo comma evidenzia che le “amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le Organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Runts (Registro Unico Nazionale del terzo Settore), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato”. L’individuazione delle OdV. e delle APS con cui stipulare le convenzioni deve però contemplare il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, attraverso l’uso di procedure comparative. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizioni dei procedimenti di cui all’articolo 56 ed i relativi provvedimenti finali. I medesimi debbono inoltre formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella Sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.
Appare contestualmente evidente che l’individuazione degli E.T.S. (Enti del Terzo Settore) con cui attivare il partenariato debba sostanziarsi anche attraverso forme di accreditamento nel rispetto di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle peculiarità essenziali del medesimo nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli Enti partner.
In sintesi: nessun obbligo dovrebbe sussistere in tema di modalità di individuazione dei soggetti interessati a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato nel settore della Protezione Civile, che si caratterizza discrezionale nella maggior parte dei casi. Un discorso a parte merita l’argomento in discussione, ossia la trasparenza, la cui applicazione diventa imperativa, perché affidando al lupo il compito di scrivere la legge, sbranare le pecore potrebbe diventare un diritto.
Eduardo Saturno




