La legge n. 353 del 21 Novembre 2000 impone agli Enti competenti il compito di prevenire gli incendi boschivi tramite il monitoraggio delle zone arboree. Più precisamente, l’art. 10 comma 1 definisce i seguenti divieti:
Per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio. Rimane possibile la costruzione delle opere per la pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili stipulati entro tali anni deve essere dichiarato il vincolo, pena la nullità dello stesso.
Per 10 anni è vietata, nelle medesime zone, la costruzione di edifici, fatta eccezione per i casi in cui la realizzazione sia stata rilasciata in data precedente all’incendio. È vietato, inoltre, il pascolo e la caccia per i dieci anni successivi.
Per 5 anni sono vietate le attività di rimboschimento finanziate da enti pubblici, salvo autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente per le aree naturali protette.
L’Ufficio Ambiente e Urbanistica del Comune di Nettuno ha istituito il Catasto Incendi Boschivi in virtù della legge precedentemente espressa. Con il supporto del SIM (Sistema Informativo della Montagna) sono stati effettuati gli opportuni sopralluoghi per la realizzazione del documento contenente le zone percorse da incendi a partire dal 2008 fino ad oggi.
Si tratta di uno strumento fondamentale che funge da deterrente nei confronti di eventuali roghi dolosi, scoraggiando pesantemente chi appicca i fuochi nella speranza di riutilizzare i suoli a fini speculativi.