Il Tar del Lazio respinge il ricorso presentato da Massimo Corsini Contro La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno..con il quale chiedeva la sospensione dell’efficacia, del D.P.R. 27 marzo 2024 recante la proroga dell’affidamento della gestione del Comune di Nettuno (RM) ad una commissione straordinaria.
Di seguito la sentenza del Tar
Pubblicato il 04/07/2024
N. 03005/2024 REG.PROV.CAU.
N. 06531/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6531 del 2024, proposto da Massimo Corsini, rappresentato e difeso dall’avvocato Klajdi Selenica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia, del D.P.R. 27 marzo 2024 recante la proroga dell’affidamento della gestione del Comune di Nettuno (RM) ad una commissione straordinaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale Parte Prima anno 165 numero 97 del 26 aprile 2024, di tutti gli atti antecedenti e/o comunque presupposti, preordinati, connessi e conseguenti ai provvedimenti menzionati, comunque lesivi degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso non presenta profili di prospettica fondatezza;
Considerata la tenuità del dedotto periculum;
Ritenuto di rigettare la domanda cautelare e di compensare le spese della fase in presenza delle condizioni di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese della fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Filippo Maria Tropiano | Antonino Savo Amodio | |
IL SEGRETARIO