venerdì, 12 Settembre , 2025
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No del Consiglio comunale di Anzio all’aumento di capitale di Acqualatina

              sosteniamo

Il sindaco lo Fazio: “gli errori della società non possono ricadere sui cittadini”

Il Consiglio comunale di Anzio ha approvato all’unanimità la delibera che dà mandato al sindaco di votare no alla proposta di aumento di capitale di Acqualatina pari a 30 milioni di euro, nel corso dell’assemblea dei soci in programma il 17 settembre e, in seconda convocazione, il 19.

“Gli errori della società non possono ricadere sui cittadini – ha detto il sindaco, Aurelio Lo Fazio – si vuole approvare un aumento di capitale a scatola chiusa, in assenza di un piano di ristrutturazione azienda che andrebbe fatto per legge se ci sono difficoltà. È una cosa che non possiamo accettare”.

Nella delibera si legge che: “La documentazione fornita a questo Comune, socio, in fase di convocazione dell’assemblea, non consente alcuna valutazione in ordine ai presupposti di fatto e giuridici in ordine all’aumento di capitale proposto e, nello specifico, l’assenza di un piano industriale di sviluppo o, in alternativa, di un piano di ristrutturazione”.

“Voglio ricordare di aver votato contro il bilancio 2024 di Acqualatina – ha aggiunto Lo Fazio – e la società dovrebbe spiegarci quello che dicono i componenti del collegio sindacale. Cioè, che nonostante la positiva performance economica, l’esercizio trascorso ha registrato un peggioramento della situazione finanziaria. Questo, secondo la società, sarebbe dovuto ai ritardi nell’approvazione tariffaria, nell’erogazione dei contributi pubblici e alla politica di investimenti adottata che hanno introdotto fattori di criticità. Si cerca, in questo modo, di far cadere sui sindaci e i Comuni responsabilità che sono esclusivamente gestionali”.

I riferimenti normativi

L’articolo 14 comma 5 del decreto legislativo 175/2016 dispone che:

“(…) 5. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, ((sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito)), né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione”

Si tratta del cosiddetto “Divieto di soccorso finanziario”.

 

Anzio, 12 settembre 2025

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