Impianti Pubblicitari, il TAR accoglie il ricorso della Next e condanna il Comune di Nettuno

Impianti pubblicitari. Pubblichiamo integralmente la sentenza del Tar del Lazio.

Pubblicato il 30/09/2019
N. 11415/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03368/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2019, proposto da Next srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Falzone e Pasquale Cardillo Cupo, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Stella Richter, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 11;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, II bis, n.4796 del 2018, con declaratoria di nullità del provvedimento del 6 febbraio 2019 di limitata autorizzazione o suo annullamento, previa conversione del rito camerale in rito ordinario, e condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora,
per i giorni di ritardo, nonché al risarcimento del danno da mancata autorizzazione, per la perdita subita e il mancato guadagno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza TAR Lazio, II bis, n.4796 del 2018 veniva accolto il ricorso presentato da Next srls e per l’effetto annullato l’atto impugnato, recante diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari su pali della pubblica illuminazione; il Giudice amministrativo stabiliva che il Comune di Nettuno, dopo aver aggiudicato la relativa gara alla predetta Società, attenutasi sul punto alla lex specialis, non poteva poi negare l’installazione dei suddetti impianti, per contrarietà degli stessi al Regolamento comunale, senza annullare in autotutela la procedura o coinvolgere Next srls in merito all’adeguamento degli impianti predetti.
Con sentenza Cons. Stato, V, n. 3911 del 2019 veniva respinto l’appello dell’Amministrazione avverso la decisione di I grado.
Nel frattempo con ulteriore pronuncia TAR Lazio, II bis, n.198 del 2019 veniva accolto il ricorso di Next srls per l’ottemperanza alla sentenza n.4796 del 2018.
Con atto del 6 febbraio 2019, in dichiarata esecuzione della suddetta pronuncia n. 198 del 2019, il Soggetto pubblico autorizzava un’installazione degli impianti, in adesione al Regolamento comunale, limitata per spazio, tempo e tipologia rispetto alla lex specialis di gara.
Next srls presentava dunque nuovo ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, II bis, n.4796 del 2018, con declaratoria di nullità del provvedimento del 6 febbraio 2019 o suo annullamento previa conversione del rito da camerale a ordinario.
La Società in particolare, quanto al ricorso per ottemperanza, deduceva il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della violazione di giudicato, mentre in caso di gravame impugnatorio censurava la determina del 6 febbraio 2019 per violazione dei principi procedimentali, di correttezza, buona fede e affidamento, dell’art.19 della delibera c.c. n. 18 del 2013 nonché per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche.
L’interessata richiedeva inoltre la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, per i giorni di ritardo, e al risarcimento del danno da mancata autorizzazione, per la perdita subita e il mancato guadagno.
L’Amministrazione comunale si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito; veniva in particolare sostenuto che la procedura di gara era illegittima per contrasto col Regolamento comunale recante la disciplina dei mezzi pubblicitari e nulla in relazione alle competenze, su codice della strada e zone vincolate, riservate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Soprintendenza statale.
Con memoria la parte ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nella camera di consiglio del 12 giugno 2019 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio reputa il ricorso di ottemperanza fondato e dunque da accogliere.
Invero nella sentenza TAR Lazio, II bis, n.4796 del 2018, ormai passata in giudicato, è statuito che il Comune di Nettuno, dopo aver aggiudicato la gara relativa all’installazione di impianti pubblicitari su pali della pubblica illuminazione alla predetta Società, attenutasi sul punto alla lex specialis, non poteva poi negare
l’installazione dei suddetti impianti, per contrarietà degli stessi al Regolamento comunale, senza annullare in autotutela la procedura o coinvolgere Next srls in merito all’adeguamento degli impianti predetti.
Ne consegue che l’atto del 6 febbraio 2019, col quale il Soggetto pubblico autorizzava un’installazione degli impianti, in adesione al Regolamento comunale, limitata per spazio, tempo e tipologia rispetto alla lex specialis di gara, va dichiarato nullo, ex art.114, comma 4b c.p.a., per violazione del giudicato.
Il Comune di Nettuno deve pertanto eseguire la sentenza n.4796 del 2018, secondo quanto ivi dianzi esposto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In caso di ulteriore inerzia, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora, ex art. 114, comma 4e c.p.a., pari ad € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del suddetto riesame.
Va di contro respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente, dovendo il Soggetto pubblico riesercitare il suo potere autorizzativo (cfr. già TAR Lazio, II bis, n.4796 del 2018, n.198 del 2019, Cons. Stato, V, n.3911 del 2019).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n. 3368/2019 indicato in epigrafe.
Respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Silvio Lomazzi
Elena Stanizzi