Università Agraria Nettuno- Emilio Gallo condannato dalla Corte dei Conti a risarcire l’ente. Leggi la sentenza

La vicenda concerne l’appropriazione di 150.000,00 euro circa, di appartenenza dell’Università, da parte di Emilio Gallo, il quale,  nella sua qualità di segretario dell’Ente, era stato autorizzato con diverse delibere a compiere per conto dell’ente investimenti in titoli non vincolati. Dagli accertamenti è risultato che le somme prelevate dal Gallo sono transitate sul suo conto bancario e sono state utilizzate per far fronte a spese e impegni propri.

Depositate le motivazioni della sentenza della Corte dei Conti con la quale viene condannato l’ex segretario dell’ente Emilio Gallo al risarcimento del danno provocato a seguito dell’uso del denaro dell’ente per pagare spese e impegni propri, principalmente di società di cui Gallo stesso era amministratore o socio.

Bocciata in toto la difesa. Nella sua difesa l’ex segretario dichiarò che le somme sono tuttora nella disponibilità dell’Università Agraria, ma tale affermazione è stata contraddetta dagli atti che mostrano l’utilizzo illecito delle somme prelevate.

Anche per ciò che riguarda la somma di euro 30.355,61, che Gallo afferma che si trova tuttora nella disponibilità dell’ente essendo stata accreditata in data 22 febbraio 2008 sul c/c n. 1145070 intestato all’Università Agraria di Nettuno, non si può riconoscere la validità della prova allegata in quanto si tratta di una copia dell’estratto conto, senza data, da cui risulta l’accredito della somma in data 22 febbraio 2008, ma non vi è nessuna certezza che la somma sia tuttora depositata su quel conto corrente.

Non può peraltro sottacersi che in ipotesi di responsabilità contabile, come quella del presente giudizio, è l’agente che aveva la disponibilità delle somme di cui è stato accertato l’ammanco che deve dare piena dimostrazione del legittimo utilizzo delle somme stesse.

Il sig. Gallo tale piena dimostrazione non ha fornito, né ha negato di aver utilizzato, in tutto o in parte,  le somme di appartenenza dell’Università per spese che non avevano nulla a che vedere con le finalità di investimento finanziario per le quali era stato autorizzato ai prelevamenti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Emilio Gallo al risarcimento del danno a favore dell’Università Agraria di Nettuno della somma di euro 150.995,51, alla quale vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali fino  al soddisfo.

La sentenza completa:

SENT.696/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai seguenti magistrati:

Ivan DE MUSSO     Presidente

Andrea LUPI           Consigliere relatore

Cristiana RONDONI      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio  di responsabilità iscritto al n. 72990 del registro di segreteria della Sezione, introdotto con atto di citazione, depositato in data 8 maggio 2013, nei confronti del signor Emilio Gallo, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuela Ludovisi, con la quale è elettivamente domiciliato presso il suo  studio, in Nettuno, via Birago, 8.

Uditi all’udienza pubblica del 15 ottobre 2013, con l’assistenza del segretario dr.ssa Sarina Anna Ponturo, il relatore Consigliere Andrea Lupi, l’avvocato Emanuela Ludovisi per il convenuto e il Pubblico Ministero nella persona del VPG Lucio Alberti.

FATTO

Con atto di citazione depositato l’8 maggio 2013 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. Emilio Gallo per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Università Agraria di Nettuno  della somma di euro 150.995,51, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

La vicenda concerne la presunta appropriazione di somme di appartenenza dell’Università da parte del sig. Gallo, il quale,  nella sua qualità di segretario dell’Ente, era stato autorizzato con diverse delibere a compiere per conto dell’ente investimenti in titoli non vincolati.

Dagli accertamenti risulta che le somme prelevate dal Gallo sono transitate sul suo conto bancario e sono state utilizzate per far fronte a spese e impegni propri.

Il sig. Gallo è stato rinviato a giudizio presso il tribunale di Velletri per i reati di cui agli artt. 640, n. 1 e 61 n. 9 del codice penale.

Il convenuto si è costituito in giudizio a mezzo dell’avvocato Emanuela Ludovisi eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dell’Università Agraria di Nettuno, nonché l’improcedibilità  e/o inammissibilità dell’azione, attesa la costituzione di parte civile dell’ente nel giudizio pendente presso il Tribunale di Velletri. Nel merito chiede l’assoluzione per infondatezza della domanda e insussistenza del danno erariale.

All’odierna udienza sia il PM che l’avvocato Ludovisi si sono riportati agli atti scritti confermandone le conclusioni.

DIRITTO

Va innanzitutto esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dell’Università Agraria di Nettuno. Il convenuto  afferma che non sussisterebbe la giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica della Corte dei conti perchè non si tratta di un ente pubblico, come affermato nell’atto di citazione, bensì di un ente privato. A tal riguardo richiama l’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, che dispone che le Università Agrarie sono enti autonomi non economici con personalità giuridica di diritto privato.

L’eccezione è infondata.

La personalità giuridica di diritto privato di un ente non costituisce elemento  sufficiente a escludere la giurisdizione della Corte dei Conti, se, come nella specie si tratta di un ente che amministra beni della collettività. Infatti, l’Università Agraria di Nettuno (al pari di altre Università Agrarie), come si legge nel suo Statuto, “rappresenta la totalità dei cittadini del Comune di Nettuno, in materia di esercizio degli usi civici sui terreni di proprietà del demanio ai  sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332”

L’Università Agraria, stabilisce ancora lo Statuto, “nell’esercizio dei compiti istituzionali, cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali e naturalistici dell’intera popolazione del Comune di Nettuno. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività amministrativa”.

Nello specifico, l’ente, tra l’altro, ha come obiettivo il “miglioramento costante dei propri beni terrieri a vantaggio dell’economia generale”. Non vi è dubbio, quindi, della natura pubblica del patrimonio e delle finalità assegnate all’Università Agraria. Del resto questaSezione Lazio (tra le altre, Sentenze nn. 376 e 853 del 2009) come le altre Sezioni Regionali e Centrali hanno sempre affermato la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti delle Università Agrarie.

Parimenti da rigettare è l’eccezione di improcedibilità e inammissibilità dell’azione della Procura stante la costituzione di parte civile dell’Università Agraria di Nettuno nel giudizio penale a carico del Gallo pendente presso il Tribunale di Velletri.

La giurisprudenza della Corte dei Conti ha chiarito che nel giudizio di responsabilità amministrativa la costituzione di parte civile (in sede penale) dell’Amministrazione danneggiata non preclude l’autonoma azione della procedente Procura contabile; l’effettivo risarcimento determina l’improcedibilità dell’azione o la cessazione della materia del contendere solo in ipotesi di integrale ristoro del danno quantificato innanzi a questa Corte (cfr., ex pluribus, Sez. I app., sent. n. 14/A/2008 e Sez. Lazio n. 738/2010).

Anche sotto tale profilo, pertanto, l’atto di citazione deve ritenersi ammissibile.

Nel merito la domanda della Procura è fondata.

Dai documenti raccolti nel corso delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Nettuno – risulta, in maniera inequivocabile, che con le somme prelevate il Gallo ha fatto fronte a spese e  impegni propri, principalmente con società di cui il Gallo stesso era amministratore o socio.

Nella sua difesa il convenuto dichiara che le somme sono tuttora nella disponibilità dell’Università Agraria, ma tale affermazione è contraddetta dagli atti che mostrano l’utilizzo illecito delle somme prelevate dal Gallo.

Anche per ciò che riguarda la somma di euro 30.355,61, che il Gallo afferma che si trova tuttora nella disponibilità dell’ente essendo stata accreditata in data 22 febbraio 2008 sul c/c n. 1145070 intestato all’Università Agraria di Nettuno, non si può riconoscere la validità della prova allegata dal convenuto perché si tratta di una copia dell’estratto conto, senza data, da cui risulta l’accredito della somma in data 22 febbraio 2008, ma non vi è nessuna certezza che la somma sia tuttora depositata su quel conto corrente.

Non può peraltro sottacersi che in ipotesi di responsabilità contabile, come quella del presente giudizio, è l’agente che aveva la disponibilità delle somme di cui è stato accertato l’ammanco che deve dare piena dimostrazione del legittimo utilizzo delle somme stesse.

Il sig. Gallo tale piena dimostrazione non ha fornito, né ha negato di aver utilizzato, in tutto o in parte,  le somme di appartenenza dell’Università per spese che non avevano nulla a che vedere con le finalità di investimento finanziario per le quali era stato autorizzato ai prelevamenti.

Il sig. Emilio Gallo, pertanto, va condannato al pagamento in favore dell’Università Agraria di Nettuno della somma di euro 150.995,51, alla quale vanno aggiunti gli interessi legali dal momento del verificarsi dell’evento dannoso (le date dei singoli prelevamenti) fino a quello dell’effettivo soddisfo, nonché la rivalutazione monetaria.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando

CONDANNA

Emilio Gallo al risarcimento del danno a favore dell’Università Agraria di Nettuno della somma di euro 150.995,51, alla quale vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali fino  al soddisfo.

CONDANNA

Emilio Gallo. alle spese di giudizio che si liquidano in euro 264,04 (duecentosessantaquattro,04)

Così deciso in Roma nelle Camera di Consiglio del 15 ottobre 2013.

Il Cons. Est.                                                               Il Presidente

F.to Andrea Lupi                                                        F.to  Ivan De Musso

Deposito del 21/10/2013

P. IL DIRIGENTE

ILRESPONSABILE DEL SETTORE

GIUDIZI DI RESPONSABILITA’

F.to Dott. Luigi DE MAIO