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Emessa ordinanza del sindaco Candido De Angelis sulla fruizione del parco di Villa Adele, ad Anzio
Premesso:
Che l’Amministrazione Comunale ha realizzato su tutto il territorio comunale molte aree verdi per migliorare l’aspetto ornamentale, paesaggistico della città, nonché per dare modo ai cittadini di usufruire di spazzi pubblici attrezzati per usi ricreativi e ludici;
Che dette aree sono approntate con arredi urbani, impianti tecnici e tecnologici, nonché allestiti con piante, fiori e manti erbosi;
Tenuto conto della delicatezza di detti spazi verdi attrezzati , risulta necessario salvaguardare gli stessi da utilizzi impropri ed atti vandalici, regolamentandoli con norme comportamentali, alle quali ogni cittadino si dovrà attenere al fine di garantire l’integrità dei luoghi e la civile convivenza;
Che in particolare per il Parco di Villa Adele, per la sua rilevanza storica ambientale, risulta necessario disciplinare il comportamento dei frequentatori, a tutela del patrimonio, della sicurezza e dell’igiene pubblica;
Rilevata altresì, la necessità di stabilire un calendario per l’orario di apertura del Parco di Villa Adele;
Visto l’art. 50 comma 4 del D.Lgs. 08.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 7-bis del D.Lgs. 08.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii.;
Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm. ii.;
Visto il Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Anzio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2012);
Visto il Regolamento per la determinazione e per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali e ordinanze dei Sindaci e dei Dirigenti n. 26 del 07.04.2003.
O R D I N A
⦁ L’apertura al pubblico del Parco di Villa Adele come di seguito indicata:
Tutti i giorni: dal 01 Novembre al 31 Marzo apertura al pubblico ore 9:00 chiusura ore 18:00
Tutti i giorni: dal 01 Aprile al 31 Ottobre apertura al pubblico ore 9:00 chiusura ore 20:00
⦁ Fermo restando quanto già stabilito dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Anzio.
A tutti i cittadini, nel Parco di Villa Adele è fatto divieto:
⦁ Accedere nel parco con veicoli a motore di qualsiasi tipo;
⦁ Ai proprietari, ai possessori o comunque aventi la materiale custodia di cani che vengono condotti all’interno del parco, di provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni mediante strumenti, paletta e/o sacchetti idonei all’asportazione che comunque garantiscano la completa e perfetta pulizia del suolo e di depositarli negli appositi cassonetti della nettezza urbana;
⦁ I proprietari di cani di cui al punto precedente sono quindi tenuti dotarsi, ogni qualvolta conducano gli stessi su suolo pubblico, dei relativi mezzi per la pulizia;
⦁ Di lasciare vagare i cani nel parco, ma di tenere i cani a guinzaglio forniti di museruola;
⦁ Comunque, non sono ammessi cani nel raggio di 100 metri dalle attrezzature per i giochi dei bambini.
⦁ Di accensione di fuochi di artificio e petardi e fuochi di qualsiasi genere.
⦁ Di danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo; calpestare le aiuole fiorite e i siti erbosi delimitati; eliminare, danneggiare, tagliare e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l’esistenza di alberi e arbusti o parte di essi; danneggiare e imbrattare la segnaletica; scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione del verde pubblico; abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta; effettuare scavi non autorizzati; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio ecc;
⦁ Gli esercizi e i giochi (come pattini e tavole a rotelle, bocce, palloni ecc.) che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all’interno del parco, sono consentite nei soli spazi predisposti allo scopo.
Sono altresì vietate le seguenti condotte al fine di assicurare il decoro urbano e la prevenzione di condotte illecite:
⦁ Divieto di bivaccare, intendendosi per “bivacco” sdraiarsi, dormire, disporre giacigli, stazionare o consumare cibi e bevande in maniera scomposta o contraria al decoro;
⦁ Divieto di schiamazzare o gridare;
⦁ Divieto di sostare prolungatamente in gruppo, con atteggiamento di sfida, presidio o di vedetta, tale da impedire la piena fruibilità del parco a cittadini;
⦁ Divieto di compiere qualsiasi attività in contrasto con la conservazione e il decoro dei luoghi e monumenti (arrampicarsi su strutture, pali, fioriere, panchine ecc., danneggiare o imbrattare, ecc.);
DISPONE
⦁ Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto è da ritenersi revocato;
⦁ L’inosservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative e/o dal regolamento comunale e di Polizia Urbana, comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria in base all’art. 650 del Codice Penale.
⦁ Avverso il presente procedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio oppure in, via alternativa, ricorso al Prefetto di Roma nei termini previsti rispettivamente di 60 e 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione all’Albo.
⦁ Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’adozione dell’ordinanza in alternativa al ricorso al T.A.R.
⦁ Il Comando di Polizia Locale, la Regione Carabinieri Forestale Lazio Stazione di Pomezia, le Forze dell’Ordine, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell’esecuzione e della vigilanza circa l’attuazione del presente provvedimento;
⦁ Si dispone la trasmissione della presente Ordinanza a:
Regione Carabinieri Forestale Lazio Stazione di Pomezia;
Stazione Carabinieri di Anzio;
Stazione Carabinieri di Lavinio;
Commissariato P.S. di Anzio;
Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Angela Santaniello – Dirigente I Area Tecnica (Giusta nomina del Sindaco con Decreto n. 77 del 15/06/2018 ad interim all’Area Tecnica comprendente anche la 4° U.O. Ambiente e Sanità;
Il Sindaco
Candido De Angelis