“Torna utile rammentare il ruolo di garante della legalità che la SV svolge ai sensi dell’articolo 97 del citato decreto legislativo 267/2000; tale articolo affida compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti”. E’ il passaggio di una lettera inviata al segretario del Comune di Anzio, Pompeo Savarino, e per conoscenza al collegio dei revisori dei conti, dal dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio, un mese fa.
Una lettera che richiama all’ordine il segretario sulla vicenda del bilancio di previsione 2015 e lo invita “a voler valutare quanto emerso tenendo informato questo ispettorato”. Dopo la Ragioneria generale dello Stato con i suo rilievi, la Corte dei Conti che più volte ha sottolineato i problemi del bilancio, adesso arriva anche la Funzione pubblica.
Alla vigilia del Consiglio del 30 luglio il Pd aveva diffidato sindaco e segretario, quindi non aveva partecipato al voto, sottolineando dubbi di legittimità sull’iter seguito. Dubbi “denunciati peraltro alla S.V. alla quale è stato richiesto un intervento”. Che evidentemente non c’è stato.
Nel documento del Pd, che nel frattempo si è rivolto anche al Tar per il preventivo oltre che per il consuntivo, veniva evidenziato come del piano finanziario dei rifiuti erano apparse tre versioni, il piano delle opere pubbliche illustrato dall’assessore Alessandroni era difforme, la relazione allegata al bilancio era in due versioni e gli atti esaminati dai revisori potrebbero essere difformi da quelli votati. “Torna utile rappresentare – scrive la funzione pubblica – che ai sensi dell’articolo 174 del testo unico enti locali lo schema di bilancio e il documento unico di programmazione devono essere presentati all’organo consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, affinché gli stessi possano adempiere consapevolmente al loro mandato. La difformità dei documenti potrebbe invece rappresentare una compressione delle prerogative istituzionali, in quanto potrebbero costituire un impedimento all’esercizio consapevole delle funzioni deliberative proprie dell’incarico elettivo” Viene citata anche la sentenza della Corte dei Conti 154 del 2008 nella quale non si esclude che “il segretario comunale, proprio in virtù di tali specifici compiti di consulenza giuridico-amministrativa, possa – e ove richiesto debba – comunque rendere il proprio parere in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, agli statuti, ai regolamenti e che del parere reso debba rispondere in via amministrativa”