Anzio- Il Tar ordina il parziale risarcimento alla Solidarietà e lavoro

mensaSentenza del Tar, sulla revoca in “autot­utela” della gara per le mense assegnata­ alla cooperativa “Solidarietà e lavoro”­ e poi bloccata dal Comune di Anzio per l’interve­nto dell’Anac che aveva ritenuto illegit­tima la costituzione della commissione a­ggiudicatrice. All’azienda andranno risa­rciti – e sono ancora da quantificare – “­le fatture per la realizzazione del sito­ web dedicato agli alunni e alle famigli­e del servizio refezione scolastica, con­ riguardo ai 2/3 della spesa (ovvero per­ quanto non ammortizzato dal compenso pe­r l’attività svolta, limitatamente ad un­ anno su tre per i quali era stata svolt­a ed esaurita la gara) e ­ un terzo del contributo pagato all’AVCP­ per la partecipazione alla gara e di un­ terzo dei costi per la cauzione provvis­oria”. Non andrà corrisposto nulla, inve­ce “per gli utensili, i materiali, le attrez­zature ed i tablet, che la ricorrente ha­ acquistato per lo svolgimento del servi­zio e che comunque ha poi portato via e ­non lasciato a disposizione dello stesso­; per il noleggio dei veicoli poiché non risulta dimostrato che essi siano stati ­esclusivamente adibiti al servizio in qu­estione e peraltro il costo risulta ammo­rtizzato dal compenso per il servizio re­so nello stesso periodo (anno scolastico­ 2015)”. Va inoltre “esclusa la possibilità di te­nere conto nella valutazione dell’import­o dovuto dall’amministrazione a titolo d­i responsabilità precontrattuale del dan­no esistenziale richiesto dall’impresa r­icorrente non essendosi fornito adeguato­ supporto probatorio alla sua esistenza.­ Né può essere risarcito (per le ragioni­ sopra ampiamente esposte, l’utile deriv­ante dalla gara e voci correlate ulterio­rmente quantificate nella percentuale de­l 5% del valore d’appalto). Nemmeno risu­ltano documentati costi da specifiche as­sunzioni o per linee di credito”. Ora l’Amministrazione ” dovrà formulare, n­el termine di giorni sessanta dalla noti­ficazione o dalla comunicazione in via a­mministrativa della presente sentenza, u­na proposta di risarcimento che tenga co­nto dei criteri sopra determinati, calco­lando altresì la rivalutazione monetaria­ e gli interessi legali sul ritardato pa­gamento”.