Sentenza del Tar, sulla revoca in “autotutela” della gara per le mense assegnata alla cooperativa “Solidarietà e lavoro” e poi bloccata dal Comune di Anzio per l’intervento dell’Anac che aveva ritenuto illegittima la costituzione della commissione aggiudicatrice. All’azienda andranno risarciti – e sono ancora da quantificare – “le fatture per la realizzazione del sito web dedicato agli alunni e alle famiglie del servizio refezione scolastica, con riguardo ai 2/3 della spesa (ovvero per quanto non ammortizzato dal compenso per l’attività svolta, limitatamente ad un anno su tre per i quali era stata svolta ed esaurita la gara) e un terzo del contributo pagato all’AVCP per la partecipazione alla gara e di un terzo dei costi per la cauzione provvisoria”. Non andrà corrisposto nulla, invece “per gli utensili, i materiali, le attrezzature ed i tablet, che la ricorrente ha acquistato per lo svolgimento del servizio e che comunque ha poi portato via e non lasciato a disposizione dello stesso; per il noleggio dei veicoli poiché non risulta dimostrato che essi siano stati esclusivamente adibiti al servizio in questione e peraltro il costo risulta ammortizzato dal compenso per il servizio reso nello stesso periodo (anno scolastico 2015)”. Va inoltre “esclusa la possibilità di tenere conto nella valutazione dell’importo dovuto dall’amministrazione a titolo di responsabilità precontrattuale del danno esistenziale richiesto dall’impresa ricorrente non essendosi fornito adeguato supporto probatorio alla sua esistenza. Né può essere risarcito (per le ragioni sopra ampiamente esposte, l’utile derivante dalla gara e voci correlate ulteriormente quantificate nella percentuale del 5% del valore d’appalto). Nemmeno risultano documentati costi da specifiche assunzioni o per linee di credito”. Ora l’Amministrazione ” dovrà formulare, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, una proposta di risarcimento che tenga conto dei criteri sopra determinati, calcolando altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul ritardato pagamento”.