Riceviamo e pubblichiamo
Se ci soffermiamo a dare un’occhiata al nostro sistema istituzionale ci accorgiamo che in esso non esiste una figura giuridica che abbia il potere quasi assoluto che il sindaco ha nell’ambito del comune che lo ha eletto: egli è l’unica figura politica eletta in un a carica amministrativa direttamente dai cittadini. Stralciando da un sito istituzionale “Secondo l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; rappresenta l’ente; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio comunale quando non è previsto il presidente del consiglio; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco è autorità sanitaria locale. In questa veste, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica” . Il Sindaco è un piccolo monarca che esercita il suo immenso potere democratico sulla popolazione che lo ha eletto in una libera elezione popolare. Luciano Bruschini, che “amministra” il Comune di Anzio da quando aveva i pantaloni alla zuava, conosce benissimo le proprie responsabilità e, pur se costretto a districarsi in una realtà politica composta da molte persone che il buon De Luca chiamerebbe “personaggetti”, lo fa da Sindaco da molto tempo e, nonostante il suo paternalismo del “volemose bene”, non lo fa peggio di quelli che lo hanno di recente preceduto. Certo è che dall’affare biogas il Sindaco non è uscito in modo convincente anzi, io sono fermamente convinto, che non ne sia affatto uscito ma che ne sia oggi piu che mai coinvolto a livello sia etico che legale. Ritengo che questo pasticciaccio sia stato sottovalutato sia sul piano amministrativo sia su quello politico. C’è una logica dalla quale non si può prescindere e non saranno certamente gli ingarbugliati riferimenti alle “biomasse”, al “biogas” ed al “biometano” che, concettuamente, sono la stessa cosa e che denotano l’assoluta ignoranza di coloro che li fanno, che ne faranno diradare gli effetti. Non può esserci una soluzione a buon mercato quanto un principio fondamentale come quello della partecipazione democratica collide fortemente con la realtà. La politica è lo strumento che i popoli democratici si danno per rappresentare la loro volontà a livello del potere amministrativo e quando chi è chiamato a esercitarla ne tradisce i principi dovrà, quanto meno, pagarne le conseguenze in termini di perdita di consenso. Il Sindaco non può dire “io non sapevo”; perché al Sindaco non è permesso di non sapere, proprio come al delegato del Sindaco non è permesso di rappresentare la volontà dei cittadini in modo del tutto distorto e senza averli nemmeno informati, per atti che hanno un forte impatto sulla loro vita. Si può affermare senza possibilità di smentita che il 99% dei cittadini della zona interessata siano contro la costruzione di centrali per la produzione di biogas ed ogni decisione politica avversa a questa realtà è violenza: e la violenza in politica si paga sempre. Il delegato del Sindaco, accompagnato dal proprio Dirigente, ha dato il proprio assenso alla Conferenza dei Servizi in merito alla realizzazione di una centrale per il trattamento di fanghi e per la produzione di bio-metano in via della Spadellata a Lavinio. Il suo assenso era complessivo e non soggetto a particolari limitazioni o a particolari prescrizioni sindacali (pur se specificamente previste dagli art 216 e 217 del Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265) e quindi esprimeva tutte le capacità legali e tutto il significato amministrativo del Comune di Anzio. Quell’assenso, a parere di chi scrive, è inficiato da irregolarità in base alla legislazione vigente (D.l.gs n°46/ 2014) e quindi non può essere ritenuto valido. La normativa vigente ed anche quella precedente definiscono regole precise per la gestione della Conferenza di Servizi. In particolare l’obbligatorietà della tempestiva divulgazione degli atti al fine di permettere alle rappresentanze dei cittadini di intervenire nel processo nei tempi previsti e la non delegabilità, da parte del sindaco, ad un singolo assessore, delle sue responsabilità di tutore della sanità pubblica. Il sindaco è l’unica autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998. D’altra parte il Sindaco di Anzio non era nemmeno a conoscenza del fatto che il suo delegato sarebbe andato alla Conferenza dei Servizi per dare un assenso globale per la realizzazione di un impianto che, senza il minimo dubbio, avrà un forte impatto ambientale, anche cumulativo, di cui il Sindaco non credo abbia contezza scientifica. Le norme di riferimento comunque danno al Sindaco la facoltà “…in qualsiasi momento qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, di richiedere il riesame del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 octies, comma 4, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.” Dare per “scontata” la costruzione della centrale della Spadellata è un grave errore politico. Il Sindaco di Anzio resta responsabile in termini sanitari ed è suo obbligo richiedere la riapertura della Conferenza dei Servizi al fine di permettere l’acquisizione di ogni elemento scientifico di tipo sanitario ed ambientale nel contesto specifico ed in base alla specifica situazione industriale, urbanistica e sociale. Non è una sua facoltà: è un suo obbligo. Il Sindaco di Anzio deve fare formale richiesta alla ASL che, per questi aspetti egli sovraintende, di eseguire uno studio epidemiologico della zona in base al protocollo previsto per le rilevazioni di coorte o di pannello, al fine di determinare in modo scientifico i fattori di rischio delle circostanze ambientali in cui la popolazione vive. Senza tale evidenze il Sindaco non è nelle condizioni di poter ribadire, anche alla luce dei successivi sviluppi, un assenso sanitario; considerando che gli approfondimenti effettuati dall’ARPA in fase di processo iniziale sono ben lontani da tale livello di determinazione scientifica. In mancanza di elementi di giudizio aggiornati e specifici è fatto obbligo al Sindaco di attuare il “principio di precauzione” “ (L. n°1265 /34 ; D.M. 5/ 9/94; d.lgs. 152/ 06) dandone notizia alla Regione Lazio con la richiesta motivata di riapertura della Conferenza dei Servizi prevista dalla legge del 2014. Chi scrive non è mosso da motivazioni di parte ed il gruppo che rappresenta non ha, come obiettivo, quello di “far cadere” o “far eleggere” un sindaco, quindi le motivazioni che lo spingono sono solo quelle relative alla tutela della gente: se il Sindaco di Anzio è mosso dalle stesse motivazioni, cosa di cui non abbiamo ragione di dubitare, allora vedremo che decisioni prenderà e se sarà possibile collaborare in difesa dei cittadini.
Sergio Franchi
Comitato per Lavinio