Nettuno- Mense scolastiche, chi non paga non mangia

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Troppe famiglie fanno mangiare a scuola i propri figli senza pagare il servizio. Ed ora per chi non si mette in regola con gli arretrati saranno attivate le procedure di recupero. A chi non paga sarà sospeso il servizio. Alla base dell’offensiva del Comune di Nettuno, la necessità di recuperare mancati pagamenti che comportano danni notevoli al servizio e alle casse del Comune.

Queste le parti salienti della determina dirigenziale n. 36 del 21/01/2017 “Procedure inadempienti servizio refezione scolastica”.

Premesso che:……il Comune di Nettuno ha inteso regolamentare le modalità di accesso al servizio mense scolastiche;
– che dall’ufficio vengono rilevate importanti inosservanze per quanto riguarda i pagamenti
previsti per la fruizione del servizio;
-che tali comportamenti determinano danni considerevoli all’organizzazione ed al regolare
funzionamento del servizio ponendo di fatto le basi per un grave pregiudizio sulla qualità
dello stesso, generando altresì danno economico all’ente;

-Ritenuto di applicare quanto esplicitamente espresso dall’articolo 7, comma 4 del Regolamento
de quo, il quale cita espressamente “ Nel caso di utenti inadempienti l’ufficio provvede ad
attivare le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero del credito ed alla
sospensione del servizio”.

Determina
Per i motivi espressi in premessa
Di attivare le seguenti procedure come previsto dal Regolamento del servizio di Refezione
scolastica approvato delibera di commissariale con i poteri del C.C. n. 25 del 31.05.2016:
1 Chiunque chiede di essere iscritto alla fornitura del servizio di refezione scolastica deve
regolarmente adempiere al pagamento previsto per la fruizione dello stesso nei tempi e nei modi
previsti dal citato regolamento.
2. Chiunque, pur essendo regolarmente iscritto alla fruizione del servizio mense, non ottemperi al
pagamento come previsto dal punto 1) incorre nella sospensione del servizio richiesto, perdendo il
diritto allo stesso sino a regolarizzazione del dovuto.
3. La sospensione del servizio avverrà previo notificazione di apposita diffida a firma del Dirigente
e si determinerà scaduti 5 (cinque) giorni dalla data di notifica della stessa.
4. L’ufficio competente per quanto sopra provvederà ad attivare le procedure previste dalla
normativa vigente per il recupero del credito.
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale.