Riceviamo e pubblichiamo le osservazioni del consigliere comunale dei Cinque Stelle, Cristoforo Tontini, al Piano Puccini, inviate al sindaco di Anzio Luciano Bruschini, al dirigente Ufficio Urbanistica Marco Pistelli
Il sottoscritto Consigliere Comunale Cristoforo Tontini, con la presente formula le seguenti osservazioni. L’area denominata “Riserva Puccini” nel vigente P.R.G. Approvato con D.G. Lazio 1259 del 2004, a seguito di particolare osservazione rientra nella programmazione P.U.A. A destinazione turistico alberghiera su di un’area territoriale complessiva di HA 72 circa, di cui HA 10/12 pre insediamenti localizzati a ridosso dell’Ardeatina di fronte Tor Caldara ed HA 58/60 per l’area a verde pubblico da definire in convenzione. A seguito proposta di P.U.A. Denominato Piano Attuativo assistito da convenzione “Parco Puccini” presentata dalla proprietà La Pineta s.r.l. In data 31 luglio 2015, poi integrato il 22 ottobre ed l’11 novembre 2015 è seguita l’approvazione di adozione con Deliberazione di G.C. N° 110 del 18 novembre 2015, pubblicata sull’Albo Pretorio il 24 novembre 2015 per consecutivi 15 giorni fino al 9 dicembre 2015. L’approvazione di adozione del piano “Parco Puccini” prevede nella sintesi i seguenti indici dei parametri urbanistici deliberati: S.T. – Supreficie Territoriale = HA 71 S.F. – Superficie Fondiaria = mq. 105.108 I.F. – Indice Fondiario (non specificato) = 0,6 mq/mq Art. 17 del N.T.A. S.U.L. – Superficie utile Lorda = mq. 63.065 H – Altezza degli insediamenti (non specificata) = ml. 12,50 Max consentiata Art. 17 del N.T.A. R.C. – Rapporto copertura (non specificato) = 40% Max della superficie del lotto Art. 17 del N.T.A.
V.P. – Verde pubblico = mq. 551.258
La diversa articolazione esposta dalla delibera per gli insediamenti alberghieri e la zona del verde pubblico, è riconducibile all’applicato Art. 1 bis della L.R. N° 36/87, s.m.i. Che al comma n°1 definisce l’organo di competenza all’approvazione la Giunta Comunale per i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico anche qualora contengono le modifiche del comma n° 2 elencati dalla lettera “a” alla “p” che al richiamato dispositivo della lettera “l” non costituisce variante “la diversa dislocazione entro i limiti del 20% degli insediamenti …omissis… e del verde pubblico …omissis…” ovvero per le variazioni di modesta entità tali da non costituire variante di tipo essenziale in ragione di sopravvenute cause ed oggettivi impedimenti interferenziali con la realizzazione del piano programmato e non per mera scelta progettuale. SI OSSERVA 1) Preso atto degli allegati progettuali, non confrontabili con una specifica “scheda norma” di riferimento, l’edificabilità pari a mq. 63.065 risulta articolata in n° 4 insediamenti alberghieri funzionalmente distinti e separati di cui n° 1 ubicato nell’assetto fondiario part.lla n° 53 e gli altri n° 3 dislocati in altrettante particelle diversamente sparse, risultando così, anche se nei limiti del 20% del “verde pubblico” rilevantemente modificata l’area fondiaria che si configura come una dislocazione frazionata, non unitaria, in netto contrasto con le previsioni di piano e con l’applicazione disposta del richiamato Art. 1 bis, in quanto non previsto. 2) Considerato che l’area dell’intervento P.U.A. Con una superficiedi HA 71 contermine a quella della Riserva Naturale Regionale denominata “Tor Caldara” di HA 43, istituita nel 1988, S.I.C. IT6003046, sito d’interesse comunitario del 2005 e Z.P.S. Zona di protezione speciale della rete natura 2000, con presenza di varie specie di mammiferi, rettili, anfibi e di uccelli sia stanziali che migratori, si configura nel contesto come un’unica area di continuità territoriale. Visto il D.P.R. n° 120 del 2003 già D.P.R. n° 357/93 per gli interventi seppur localizzati all’esterno di un S.I.C. nel contesto territoriale prossimo o di continuità che potenzialmente interferiscono e condizionano l’equilibrio dell’Habitat e della specie sui siti della rete Natura 2000. Si ritiene opportuno ai sensi dell’Art. 6, comma 3 del citato D.P.R. n°120/03 che i proponenti dell’intervento P.U.A. “Parco Puccini” attivino il procedimento e presentino la V.INC.A., valutazione d’incidenza ambientale, come atto presupposto necessario al rilascio delle successive autorizzazioni o nulla osta di competenza, ad oggi non presente nella documentazione della proposta del P.U.A. in oggetto.