Parcheggione, respinto il ricorso al Tar della Parkroi

Il Tar del Lazio non accoglie il ricorso presentato dalla ditta che contestava l’uso del potere di autotutela del Comune

parcheggioneLa sentenza pubblicata del Tar del Lazio pubblicata il 7 marzo scorso, parla chiaro: i giudici non hanno accolto il ricorso promosso dalla Parkroi Srl contro il Comune di Nettuno al fine di ottenere l’annullamento di tutti gli atti dirigenziali e di Giunta con cui erano state revocate tra ottobre e novembre scorso le varie determine e delibere concernenti il project financing del multipiano di piazzale Berlinguer. I legali della ditta contestavano l’eccesso di potere del Comune in ordine all’annullamento degli atti, oltre al fatto che l’esercizio di autotutela sarebbe arrivato oltre i 18 mesi mesi previsti dalla legge.

Secondo i giudici:

l’Amministrazione ben poteva esercitare il potere di autotutela alla stessa conferito dalla legge dall’art. 21 nonies, pur in carenza dell’emissione di una “sentenza passata in giudicato”.

La disamina dei provvedimenti impugnati conduce, infatti, a rilevare che:

– in particolare, quanto riportato nei provvedimenti de quibus risulta assolutamente idoneo a dare conto delle argomentazioni in base alle quali l’Amministrazione è pervenuta all’annullamento in autotutela dei provvedimenti in precedenza adottati, atteso che – oltre all’affermazione dell’illegittimità dei provvedimenti in questione – è offerta un’adeguata esposizione dell’interesse pubblico all’annullamento e, ancora, una congrua rappresentazione della comparazione degli interessi coinvolti (a mezzo, tra l’altro, dell’esplicito riferimento all’impossibilità “allo stato delle cose” di “una sollecita e corretta realizzazione dell’opera” ma anche “del mancato inizio di lavorazioni”);

– l’Amministrazione ha dimostrato, ancora, di essersi attivata in esito all’espletamento di indagini e che, anzi, proprio tali indagini hanno consentito di venire a conoscenza dell’avvenuta presentazione da parte della ricorrente “in sede di gara di un documento non veritiero” (rectius: “l’asseverazione prodotta dalla Parkroi a corredo de Piano Economico e Finanziario presentato in gara”);

– per quanto attiene, poi, alla violazione e falsa applicazione dell’art. 153, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, non appare che possa essere messo in discussione che l’asseverazione costituisce un documento redatto da un istituto bancario espressamente richiesto dalla legge, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti essere stato prodotto, la stazione appaltante non ha altra scelta se non quella di procedere all’esclusione della concorrente dalla gara, senza, tra l’altro, possibilità alcuna di fare ricorso al c.d. soccorso istruttorio (cfr., in tal senso, C.d.S., Sez. V, 15 settembre 2009, n. 5503; parere ANAC n. 207 del 19 dicembre 2012), precisando, in aggiunta, che – come più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 39) e anche precisato dall’ANAC nel parere in precedenza indicato – l’asseverazione è “cosa diversa dalla valutazione che del piano economico finanziario fa la stazione appaltante”, in quanto costituisce un documento “caratterizzato da una particolare qualificazione in materia finanziaria nonché dalla terzietà del soggetto da cui promana”, e, dunque, non può essere assolutamente ammesso che, alla carenza di essa, possa sopperire la valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale si pone e, dunque, deve essere correttamente intesa in termini di mera attività aggiuntiva e non certo sostitutiva dell’asseverazione in argomento;

– per mera completezza, va dato conto che si prende certo atto delle vicende che hanno interessato il funzionario della banca che aveva curato la richiesta di asseverazione della ricorrente ma non può che rilevarsene l’assoluta inadeguatezza a fornire prova dell’avvenuto rilascio dell’asseverazione, tenuto conto che qualsiasi documento formato da un dipendente di un istituto di credito è comunque un documento riferibile all’istituto stesso, ossia un documento che dovrebbe figurare o, comunque, essere presente negli archivi di quest’ultimo.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame e, ancora, del carattere di novità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13209/2016, come in epigrafe proposto, lo respinge”.