di Valerio Pizziconi
NETTUNO – In teoria sono aree edificabili, in pratica no. Ma lo stesso devono pagare l’Imu come se si trattasse di terreni su cui è possibile costruire. È il caso sollevato dall’assessore all’ambiente dell’Università Agraria di Nettuno Massimo Cocuzza, condiviso e sottoscritto dal Presidente dell’ente Giampiero Gabrieli, attraverso missiva indirizzata al sindaco di Nettuno Angelo Casto.
Apparentemente si tratta solo di una questione tecnica, ma nella realtà si tratta per molti cittadini di una questione economica, di cifre consistenti da sborsare ogni anno per un presunto diritto che – in realtà – non hanno. Senza contare la ricaduta economica in favore dell’ente in termini di valore delle alienazioni.
Proviamo a spiegare in modo semplice quello che semplice non è. L’imposta sugli immobili si applica anche ai terreni edificabili. Per stabilire quelli che sono tali si fa riferimento al piano regolatore e si agisce di conseguenza. Tutto logico, ma, essere proprietari di un terreno inserito dal Prg in un’area edificabile non vuol dire, automaticamente, che su quel terreno si possa costruire. Servono altro, per esempio un piano particolareggiato o un permesso per costruire, altrimenti quel terreno è edificabile solo in teoria.
Ma di terreni edificabili da Prg, sui quali in realtà non si può costruire, a Nettuno, ve ne sono diversi e, per non farci mancare nulla, differiscono addirittura tra confinanti, della serie “a macchia di leopardo”. E su questi i proprietari sono chiamati a pagare l’Imu, sia chi dispone di permesso sia i meno fortunati.
Da qui la richiesta di risoluzione della questione da parte dei rappresentanti dell’ente agrario: «A seguito di rimostranze verbali pervenute da numerosi utenti dell’Università Agraria di Nettuno, codesta Amministrazione Le scrive per sollecitare la soluzione del problema riguardante l’edificazione in zona S2 di P.R.G., in cui da tempo è sospeso il rilascio dei permessi a costruire».
Insomma un terreno che nel piano regolatore rientra tra le aree edificabili può benissimo essere un terreno su cui non si può costruire – un paradosso, ma è così – e, per la Cassazione, in quel caso sull’area deve essere applicata un’imposta – all’epoca Ici, oggi Imu – da terreno agricolo, non da terreno edificabile, come invece applicato dal comune di Nettuno, almeno stando alle dichiarazioni dei proprietari.
Non solo, ma nel caso in questione gli amministratori dell’ente agrario tirano in ballo un parere legale, firmato dall’ avvocato Guido Fiorillo, attualmente assessore all’urbanistica, allegato alla delibera comunale n°40 di consiglio comunale, il quale chiarisce che i terreni ricadenti in zona s2 del P.R.G. sono da inquadrarsi come zona omogenea di tipo C, confermando l’efficacia della Delibera nr. 24/09 di Consiglio Comunale a prescindere dell’inoltro della stessa in Regione. Tale parere, precisa inoltre, che alla delibera del Consiglio Comunale nr. 24/09, inviata in Regione, non sono pervenute osservazioni nei termini stabiliti dalla L.2l/09, per cui è da ritenersi che la norma approvata con la deliberazione, abbia piena efficacia ed osservanza.
Resta da vedere, adesso, se l”assessore Fiorillo darà seguito a quanto riportato in quel famoso parere.
di seguito il testo completo dell’interrogazione:
“A seguito di rimostranze verbali pervenute da numerosi utenti dell’Università Agraria di Nettuno, codesta Amministrazione Le scrive per sollecitare la soluzione del problema riguardante l’edificazione in zona S2 di P.R.G., in cui da tempo è sospeso il rilascio dei permessi a costruire.
L’Ente che rappresentiamo è interessato alla questione in quanto il valore di alienazione dei terreni è determinato dal perito demaniale in relazione al certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Nettuno. Nel Certificato viene riportato che è consentita l’edificabilità su lotto minimo di mq 5.000 con indice di 0.05 mc/mq, di contro, nello stesso, si dice che l’edificabilità è sospesa in riferimento al Piano Territoriale Paesistico Regionale. A definizione del problema edificatorio sono riportate, inoltre, due delibere di Consiglio Comunale: Ia nr.24 del 04.5.2009 e la nr. 40 dell’11.10.2012, quest’ultima con parere legale allegato, parte integrante, dove si ribadisce che tale zona è da considerarsi a tutti gli effetti come zona territoriale omogenea di tipo C, di cui il D.M. nr.1444168, ritenendo le norme tecniche del P.R.G.
La Legge Regionale nr.38/99 regolamenta con l’art. 54 l’edificazione in zona omogenea di tipo E, consentendola solo per la conduzione agricola del fondo su lotto minimo di 30.000 mq. e comunque con unità aziendali minima non inferiore a 10.000 mq; con l’art. 56 l’edificazione in zona omogenea di tipo C, ove sono previsti insediamenti residenziali estensivi con lotto minimo di 5.000 mq., come riportato nella Delibera nr. 40 del Consiglio Comunale. I terreni di pertinenza dell’Università Agraria di Nettuno sono costituiti mediamente da lotti di 5.000 mq.e l’art 33 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. stabilisce che per l’edificazione occorre un lotto minimo di quelle dimensioni, perché è stato tenuto conto dello stato di fatto che si era determinato, consolidato e non più suscettibile di modifiche prima dell’approvazione del P.R.G.
Il Parere Legale, allegato alla Delibera nr. 40 di Consiglio Comunale chiarisce che i terreni ricadenti in zona s2 del P.R.G. sono da inquadrarsi come zona omogenea di tipo C, confermando l’efficacia della Delibera nr. 24/09 di Consiglio Comunale a prescindere dell’inoltro della stessa in Regione. Tale parere, precisa inoltre, che alla delibera del Consiglio Comunale nr. 24/09, inviata in Regione, non sono pervenute osservazioni nei termini stabiliti dalla L.2l/09, per cui è da ritenersi che la norma approvata con la deliberazione, abbia piena efficacia ed osservanza. Considerati gli anni trascorsi dalle Delibere 24/09 e 40/12 del Consiglio Comunale e nell’interesse degli utenti dell’Università agraria di Nettuno, proprietari dei terreni ricadenti in Zona S2, Le chiediamo di dare soluzione definitiva alla problematica, mediante l’attuazione delle delibere suddette, così che il valore dei terreni sia correlato alla reale destinazione urbanistica, prevista dall’art. 33 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. Sicuri di un suo risolutivo interessamento, restiamo in attesa di riscontro”.