Anche il Consiglio di Stato boccia Acqualatina, soddisfatti il sindaco di Aprilia D’Alessio e Zaratti di Sel

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Acqualatina contro la Regione Lazio (nei confronti dei Comuni di Aprilia, Cori, Amaseno e Bassiano) confermando la sentenza di primo grado del Tar Lazio, sezione di Latina, che aveva di fatto legittimato l’ente regionale nella sua decisione di non esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei Consigli comunali che non hanno approvato la convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato. In via definitiva, pertanto, la giustizia amministrativa ha non solo confermato la piena sovranità del Consiglio comunale, ma anche la non conformità del contratto di gestione di Acqualatina rispetto alla convenzione-tipo adottata dalla stessa Regione Lazio. La Sezione Quinta del Consiglio di Stato infatti ha giudicato infondato nel merito l’appello di Acqualatina. «Una volta che la Regione ha formulato uno schema tipico di convenzione – si legge nella sentenza della Camera di Consiglio presieduta da Marzio Branca e depositata il giorno 1 settembre 2011 – lo stesso, se indubbiamente può subire modificazioni e integrazioni nell’ambito della conferenza dei sindaci, è evidente però che queste modificazioni possono essere solo di dettaglio, senza poter intaccare lo schema medesimo nei suoi valori fondamentali, altrimenti non si vedrebbe alcuna ragione della approvazione dello schema tipico, riducendosi in tal caso ad una mera proposta, assolutamente non vincolante su alcun punto, il che metterebbe in seria discussione la posizione ordinamentale della Regione. Se una convenzione tipo è stata approvata dall’organo regionale, questa deve avere necessariamente un suo valore nell’ambito del sistema, e il valore è quello di essere di guida per l’approvazione della successiva convenzione operativa, nel senso che tale atto, pur potendo modificare alcuni elementi della convenzione tipo, non se ne potrà certo discostare, come è avvenuto nella specie, su aspetti fondamentali. Nel caso in esame, invece, come è dato riscontrare, le modifiche apportate alla convenzione tipo appaiono rilevanti ([…] rischio di impresa addossato ai Comuni, […], vizi a carico delle amministrazioni, con esclusione di vari oneri a carico del gestore), per cui legittimamente la Regione, ritenendo corretto da parte dei Comuni interessati la mancata approvazione (se vi è necessità di approvazione, naturalmente vi è anche quella della disapprovazione), ha ritenuto di non esercitare i richiesti poteri sostitutivi». La giustizia amministrativa, pertanto, ha valutato come legittimo l’atteggiamento del Consiglio comunale di Aprilia di non approvare il contratto di gestione, non già come un mero passaggio di ratifica, bensì come un atto formale determinante, bocciando una volta per tutte l’ipotesi di Acqualatina secondo cui la Regione Lazio poteva e doveva sostituirsi al Comune per l’approvazione stessa della convenzione. Il giudice ha di fatto sancito quel principio democratico universale che consente al consigliere comunale eletto dal popolo la possibilità di assumere decisioni scevro da ogni condizionamento o imposizione dall’esterno. Se c’è necessità di approvare, c’è anche la possibilità di non farlo.

Il Sindaco D'Alessio

«È una sentenza chiara e inequivocabile – ha commentato il sindaco di Aprilia Domenico D’Alessio – che ci dà ragione e che conferma un principio sacrosanto: la sovranità del Consiglio comunale. E il Consiglio comunale di Aprilia, con i suoi atti pubblici, ha confermato che non accetta ingerenze di alcun tipo, né dalla Conferenza dei Sindaci, tantomeno dal gestore idrico o dall’Autorità d’Ambito. Le decisioni assunte dalla giustizia amministrativa, inoltre, confermano che la nostra politica è tutt’altro che velleitaria, le nostre delibere tutt’altro che populiste e i nostri ricorsi alla magistratura tutt’altro che dannosi per la città e per i cittadini. Ricordiamo che il Comune di Aprilia si è costituito in giudizio soltanto in sede di Consiglio di Stato dopo l’insediamento del sottoscritto e dell’attuale amministrazione comunale; nel 2008, quando già il Tar di Latina respinge il ricorso di primo grado di Acqualatina, il Comune di Aprilia non si costituì. Questo basti – conclude il sindaco-a respingere tutte le accuse di contenzioso facile e a chiarire una volta per tutte chi è che difende gli interessi dei cittadini e il benessere collettivo e chi è mosso dalla sola necessità di tutelare l’interesse privato. Questa amministrazione, in tutte le sedi e per qualsiasi argomento che investa la collettività si muoverà per tutelarne i diritti».

Filiberto Zaratti

La decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso di Acqualatina contro la Regione Lazio e contro i Comuni pontini, conferma che nell’Ato4 sono stati assunti atti illegittimi tutti sbilanciati a favore del gestore, caricando sui Comuni oneri e perdite”. Dichiara Filiberto Zaratti, Consigliere regionale di Sinistra ecologia e libertà alla Regione Lazio ed ex assessore all’Ambiente. “Da sempre affermiamo – ricorda Zaratti – che nel territorio della provincia di Latina si sono verificate gravi anomalie scaturite principalmente dalle modifiche apportate alle convenzioni introdotte dall’Autorità d’Ambito, modifiche successive all’aggiudicazione della gara e l’affidamento del servizio idrico ad Acqualatina. Per questo la Regione, con un’indagine conoscitiva, aveva contestato 27 punti di illegittimità all’Ato4, chiedendo di correggere le gravi anomalie riscontrate”.