Riceviamo e pubblichiamo l’avviso del Comune sull’applicazione della Tasi, il tributo sui servizi indivisibili
AVVISO
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono tenuti al pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
tutti i proprietari di fabbricati destinati ad abitazione principale (comprese le sue pertinenze) e dei
fabbricati rurali, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi.
I criteri di determinazione della base imponibile, nonché le definizioni adottate dalla normativa
richiamano espressamente quelle esistenti in materia di IMU.
Per cui:
Definizioni:
Abitazione principale: il fabbricato nel quale il soggetto passivo ed il proprio nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Pertinenze dell’abitazione principale: pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo.
Fabbricato rurale ad uso strumentale: fabbricati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13,
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
Calcolo base imponibile
L’importo su cui applicare le aliquote per la determinazione dell’Imposta dovuta è determinato
applicando le medesime regole dell’IMU:
Fabbricati: Rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per uno dei seguenti moltiplicatori in
relazione alla categoria catastale:
Tipologia Immobile Moltiplicatore IMU
cat. A con esclusione delle A10 160
cat. C/2, C6, C7 160
cat. B 140
cat. C/3, C/4 e C/5 140
cat. A10 80
cat. D 65
cat. D5 80
cat. C/1 55
Scadenze di pagamento e aliquote
Con delibera n.31 del 01/08/2014 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote per
l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2014:
Fattispecie Aliquota
1 Abitazione principale e immobili ad essi equiparati,
comprese le pertinenze (come definite ai fini IMU) 2,5 per mille
2 Abitazione principale e immobili ad essi equiparati,
comprese le pertinenze (come definite ai fini IMU) per
i quali i soggetti passivi siamo titolari di un unico
fabbricato, siano pensionati ed il reddito ISEE del
nucleo familiare sia inferiore ad €. 8.000,000
3 Fabbricati Rurali ad uso strumentale 1 per mille
4 Altri immobili 0
L’aliquota ridotta di cui al punto 2 viene autoliquidata ed é subordinata alla presentazione entro il
termine del 30 giugno dell’anno successivo del modello di dichiarazione corredato di dichiarazione
ISEE.
Modalità di versamento
Il versamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 in due rate:
Acconto 50% entro il 16/10/2014;
Saldo restante 50% entro il 16/12/2014
Unica rata 100% entro il 16/10/2014
utilizzando i seguenti codici tributo:
Codice tributo Descrizione
3958 TASI su abitazione principale e sue pertinenze
3959 TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale
Codice catastale del comune A323
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento del
tributo qualora l’importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici
giorni è computato per intero.
In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria, determinata in relazione alla fattispecie imponibile del soggetto che oltre al possesso ne
ha anche la detenzione
Ravvedimento operoso
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente
all’imposta dovuta, barrando la casella “Ravv.
Di seguito ricapitoliamo le metodologie di calcolo del ravvedimento:
– “Sprint”, effettuabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. La
sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si
riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.
– “Breve”, effettuabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza,
che prevede una riduzione della sanzione al 3%.
– “Lungo”, effettuabile oltre il trentesimo giorno, che prevede una riduzione della san
3,75%. In tutti i casi si calcolano anche gli interessi per i giorni di ritardo con tasso annuale pari a
1.00%,
Sanzioni
L’omesso versamento è punibile con una sanzione del 30 per cento dell’imposta non versata.
L’omessa dichiarazione è punibile con una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta.
L’infedele dichiarazione è punibile con una sanzione dal 50 al 100 per cento dell’imposta dovuta.
Informazioni
Maggiori informazioni possono essere reperite consultando il sito istituzionale
www.comune.anzio.roma.it o direttamente presso gli sportelli dell’Ufficio Tributi in Piazza C.
Battisti 25 – Anzio – il martedì ed il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.