Recepita la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 gennaio, il testo sul doppio cognome, ora passerà all’esame del Senato
La Camera, con 239 voti favorevoli e 92 contrari, ha approvato, con voto segreto, il testo sul doppio cognome, che ora passerà all’esame del Senato. La proposta di legge adegua il nostro ordinamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 gennaio scorso. E prevede la piena libertà nell’attribuire il cognome. Libertà di scelta. Piena libertà nell’attribuire il cognome. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o i due cognomi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne.
Figli adottivi. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue l’ordine alfabetico.
Trasmissibilità del cognome. Chi ha due cognomi può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.
Cognome del maggiorenne. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.
Entrata in vigore differita. Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L’applicazione è infatti subordinata all’entrata in vigore del regolamento (il governo dovrà adottarlo al massimo entro un anno) che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile. Nell’attesa del regolamento, sarà però possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome materno