Con la Circolare n.169 del 16 dicembre 2014, l’Inps ha diramato le ultime istruzioni per consentire alle madri lavoratrici di fruire, in alternativa al congedo parentale, dei voucher o del contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, oppure per far fronte al costo dell’asilo nido.
Le lavoratrici potranno ottenere la prestazione in commento presentando la relativa domanda all’Istituto Previdenziale entro gli undici mesi successivi alla scadenza del congedo di maternità.
Per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, l’Inps erogherà la prestazione, sotto forma di voucher, direttamente alla lavoratrice, mentre, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, corrisponderà un contributo economico alla struttura prescelta dalla donna.
I soggetti beneficiari delle misure predette sono, esclusivamente, le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti pubbliche e private, quelle parasubordinate, titolari di un contratto di collaborazione, anche a progetto, oppure iscritte alla Gestione Separata.
Sono, invece, escluse dal beneficio:
– le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione;
– le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
– le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.
Il contributo mensile ammonta ad un importo massimo di 600,00 €, riproporzionato in caso di lavoro part-time, che, in entrambi i casi, verrà erogato, alla donna o all’asilo prescelto, per ogni mese di congedo parentale al quale la lavoratrice abbia rinunciato.
In caso di parto gemellare, infine, la Circolare ha precisato che il contributo spetta in misura intera per ogni figlio e che, inoltre, lo stesso sarà erogato anche in caso di fruizione parziale del congedo parentale.
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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