Nella sentenza n.5239/2014, la Corte di Cassazione ha precisato che la perdita del lavoro è una circostanza sufficiente ad impedire la condanna per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento all’ex moglie.
Nella pronuncia in commento, infatti, la Suprema Corte ha sottolineato che, in simili casi, il giudice è chiamato a valutare se il mancato pagamento dell’assegno divorzile sia dovuto ad una precisa volontà e non, invece, ad un peggioramento delle condizioni economiche.
Il caso di specie è quello di un uomo condannato ad un mese di reclusione dalla Corte di Appello, perché, per oltre un anno, non aveva versato il mantenimento alla ex moglie.
Nel ricorrere in Cassazione, l’uomo aveva censurato l’impugnata sentenza per non aver considerato il suo stato di indigenza, sopraggiunto in seguito alla perdita del lavoro.
Investiti della questione, gli ermellini hanno chiarito che il verdetto pronunciato dalla Corte di Appello risultava basato su una motivazione irragionevole.
Nello specifico, i giudici del merito avevano ritenuto semplicemente non credibile che per oltre un anno l’uomo non fosse stato in grado di adempiere, neppure parzialmente, al suo dovere.
Nel rimarcare l’illogicità di tale assunto, anche in considerazione dell’attuale crisi economica, la Cassazione ha precisato che, in caso di separazione, il reato previsto dall’art.570, comma 1, del Codice Penale può configurarsi solo quando venga accertato che l’omissione sia scaturita dalla precisa volontà di negare l’esistenza dell’obbligo di assistenza. Solo in tal caso, dunque, la condotta deve considerarsi contraria all’ordine e alla morale della famiglia.
La Suprema Corte ha proseguito osservando che, poiché l’assegno di mantenimento assolve alla funzione di assicurare all’ex coniuge lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, sarebbe del tutto irragionevole non esaminare, ai fini dell’accertamento del reato, se il soggetto obbligato abbia subito variazioni di reddito tali da poter incidere proprio sul tenore di vita. Ciò anche in virtù del fatto che, di detto eventuale peggioramento, la coppia avrebbe risentito anche se fosse stata ancora sposata.
Posta la questione in questi termini, appare chiaro come la perdita del posto di lavoro possa determinare quella condizione di disagio che, ove accertata, risulta sufficiente ad escludere la condanna del soggetto obbligato al mantenimento.
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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