Nella sentenza n.27424/2014, la Corte di Cassazione ha precisato che il dipendente può registrare i colloqui con il datore di lavoro al fine di acquisire una prova utile in un eventuale successivo procedimento.
L’articolo 51 del codice penale, infatti, dispone che “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”.
Nell’ambito di un rapporto di lavoro, pertanto, una simile condotta, se finalizzata ad attestare un diritto del dipendente, non costituisce un’infrazione disciplinare e, conseguentemente, non può essere posta a fondamento di un recesso per giusta causa.
Il licenziamento disciplinare, infatti, trova il suo fondamento nella lesione irreparabile da parte del dipendente del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto con il proprio datore di lavoro. Vincolo che, come la Suprema Corte ha ricordato nella pronuncia in commento, riguarda l’affidamento del datore sulle capacità del dipendente di adempiere all’obbligazione lavorativa e non la sua capacità di condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell’impresa.
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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