Niente da fare per un alunno del liceo scientifico “Innocenzo XII” di Anzio che aveva deciso di presentare ricorso contro il Ministero della Pubblica Istruzione e contro il liceo di via Ardeatina dopo la mancata promozione alla classe successiva, in fase di scrutinio finale. I fatti risalgono al 2008 ma i tempi giudiziari hanno fatto uscire soltanto adesso la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio. Il ricorso era stato presentato dalla famiglia del ragazzo per l’annullamento del provvedimento di bocciatura, che gli era stato comunicato il 14 giugno del 2008. L’esito negativo degli scrutini, come si legge in sentenza, era stato motivato da insufficienze diffuse nelle diverse discipline; mancanza dei requisiti di accesso alla classe successiva; frequenza discontinua; insufficienti interesse e impegno nel lavoro scolastico; scarsa partecipazione al dialogo formativo. Un giudizio ritenuto “illegittimo” dall’interessato, che aveva immediatamente impugnato la causa. Il peggioramento della situazione complessiva dell’alunno, a detta dei ricorrenti, era da addebitare all’inadeguatezza e assenza delle attività di recupero e sostegno attivate dalla scuola. Tra gli altri, si legge che “il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, non ha preso in considerazione i recuperi positivi ottenuti dall’alunno in alcune materie” e che le ore di assenza risultanti dal registro erano inferiori a quelle rilevate dal Consiglio, penalizzando ingiustamente l’alunno. Motivazione che non sono state sufficienti a portare il Tar ad accogliere il ricorso. “Non traspare – è scritto infatti nella sentenza – l’esistenza di nessun profilo, oggetto delle censure mosse dai ricorrenti avverso il giudizio di non ammissione alla classe superiore di Liceo Scientifico, che consenta l’accoglimento del ricorso che va perciò respinto”.