Nella sentenza n.344 del 13 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che l’utilizzo dell’auto aziendale da parte della moglie del lavoratore in malattia costituisce un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Il caso di specie, è quello che ha avuto ad oggetto il licenziamento disciplinare irrogato ad un lavoratore in malattia che si era sottratto alle fasce orarie di reperibilità preposte al controllo del medico e che, nelle more della sua impossibilità a svolgere la prestazione, aveva permesso alla moglie di utilizzare l’auto aziendale.
La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso, ritenendo configurato, invece, il meno grave giustificato motivo soggettivo, a ragione del quale, il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere al dipendente estromesso l’indennità di mancato preavviso.
In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che la sottrazione del lavoratore agli obblighi di reperibilità, ostativa ai controlli della società sul suo stato di malattia, e l’abnorme utilizzazione, sia pure da parte del coniuge, dell’autovettura in benefit per lunghe percorrenze in periodi di sospensione del rapporto del marito, fossero ben qualificabili alla stregua di una giusta causa di recesso.
Tuttavia, in ragione della ravvisata ripetuta indulgenza datoriale, il giudice dell’appello aveva convertito la fattispecie del licenziamento in quella più lieve del giustificato motivo soggettivo, nonostante una simile condotta possa configurare, in generale, una giusta causa di recesso.
Si tratta di un impianto motivazionale che, così come ricostruito dalla Corte del merito, è stato confermato appieno anche dalla Cassazione.
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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